Art. 11 Modalita' per la concessione delle agevolazioni e l'attuazione dell'Investimento 3.2 1. Le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui all'art. 10 sono concesse, sotto forma di sovvenzione diretta e/o finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, tenendo conto di quanto previsto all'art. 8, comma 3, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dai predetti atti. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definite le modalita' tecnico-operative per l'attuazione del presente titolo, nonche' individuati: a) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1; b) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali; c) i criteri di selezione dei soggetti beneficiari e dei progetti o interventi ammissibili; d) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a finanziamento; e) la durata e le modalita' di svolgimento del procedimento di selezione delle proposte progettuali; f) i costi ammissibili, compresi quelli connessi agli interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui all'art. 10, comma 3; g) le modalita' per il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione e la gestione finanziaria dell'Investimento 3.2, tenuto conto di quanto previsto al comma 3. 3. Ferma restando la titolarita' della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 in capo al Ministero della transizione ecologica, il Ministero medesimo, ai fini dell'attuazione della linea di investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), puo' avvalersi del supporto di societa' pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche per le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998. Le attivita' delegate ai sensi del presente comma sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero della transizione ecologica e dalla societa' pubblica di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi del presente comma si provvede, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate, sulla base dei costi esposti, e comunque nei limiti della coerenza e della conformita' normativa alle regole PNRR, a valere sulle risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), entro lo 0,5 per cento del totale delle risorse medesime.