Art. 11
Modalita' per la concessione delle agevolazioni
e l'attuazione dell'Investimento 3.2
1. Le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui all'art.
10 sono concesse, sotto forma di sovvenzione diretta e/o
finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'art.
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, tenendo conto di
quanto previsto all'art. 8, comma 3, nel rispetto del regolamento
(UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero
applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla
comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20
luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di
esenzione previste dai predetti atti.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi
energia del Ministero della transizione ecologica sono definite le
modalita' tecnico-operative per l'attuazione del presente titolo,
nonche' individuati:
a) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1;
b) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali;
c) i criteri di selezione dei soggetti beneficiari e dei progetti
o interventi ammissibili;
d) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero
soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a
finanziamento;
e) la durata e le modalita' di svolgimento del procedimento di
selezione delle proposte progettuali;
f) i costi ammissibili, compresi quelli connessi agli interventi
per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui all'art.
10, comma 3;
g) le modalita' per il monitoraggio, il controllo, la
rendicontazione e la gestione finanziaria dell'Investimento 3.2,
tenuto conto di quanto previsto al comma 3.
3. Ferma restando la titolarita' della Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.2 in capo al Ministero della transizione ecologica, il
Ministero medesimo, ai fini dell'attuazione della linea di
investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), puo' avvalersi
del supporto di societa' pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche per le attivita' di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998. Le
attivita' delegate ai sensi del presente comma sono disciplinate
mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero della
transizione ecologica e dalla societa' pubblica di cui al primo
periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita' svolte
ai sensi del presente comma si provvede, sulla base delle spese
effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle opzioni di
costo semplificate, sulla base dei costi esposti, e comunque nei
limiti della coerenza e della conformita' normativa alle regole PNRR,
a valere sulle risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), entro
lo 0,5 per cento del totale delle risorse medesime.