Art. 11 
 
           Modalita' per la concessione delle agevolazioni 
                e l'attuazione dell'Investimento 3.2 
 
  1. Le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui  all'art.
10  sono  concesse,  sotto   forma   di   sovvenzione   diretta   e/o
finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'art.
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  tenendo  conto  di
quanto previsto all'art. 8, comma 3,  nel  rispetto  del  regolamento
(UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014  ovvero
applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  di  cui  alla
comunicazione C(2022) 5342 final della  Commissione  europea  del  20
luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento  delle  soglie  di
esenzione previste dai predetti atti. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi
energia del Ministero della transizione ecologica  sono  definite  le
modalita' tecnico-operative per  l'attuazione  del  presente  titolo,
nonche' individuati: 
    a) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1; 
    b) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali; 
    c) i criteri di selezione dei soggetti beneficiari e dei progetti
o interventi ammissibili; 
    d)  gli  adempimenti  in  capo  ai  soggetti  beneficiari  ovvero
soggetti   attuatori   esterni   delle   progettualita'   ammesse   a
finanziamento; 
    e) la durata e le modalita' di svolgimento  del  procedimento  di
selezione delle proposte progettuali; 
    f) i costi ammissibili, compresi quelli connessi agli  interventi
per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di  cui  all'art.
10, comma 3; 
    g)  le  modalita'  per  il   monitoraggio,   il   controllo,   la
rendicontazione e  la  gestione  finanziaria  dell'Investimento  3.2,
tenuto conto di quanto previsto al comma 3. 
  3. Ferma restando la titolarita' della Missione  2,  Componente  2,
Investimento 3.2 in capo al Ministero della transizione ecologica, il
Ministero  medesimo,  ai  fini   dell'attuazione   della   linea   di
investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a),  puo'  avvalersi
del supporto di societa' pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge  n.  77  del  2021  e  dell'art.  19,  comma   5,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche  per  le  attivita'  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  n.  123  del  1998.  Le
attivita' delegate ai sensi  del  presente  comma  sono  disciplinate
mediante  apposita  convenzione  sottoscritta  dal  Ministero   della
transizione ecologica e dalla  societa'  pubblica  di  cui  al  primo
periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita'  svolte
ai sensi del presente comma  si  provvede,  sulla  base  delle  spese
effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle  opzioni  di
costo semplificate, sulla base dei  costi  esposti,  e  comunque  nei
limiti della coerenza e della conformita' normativa alle regole PNRR,
a valere sulle risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettere a),  entro
lo 0,5 per cento del totale delle risorse medesime.