Art. 8
Attuazione dell'Investimento 3.2 e riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.2, del PNRR, pari a 2.000.000.000,00 (due miliardi) di
euro, sono ripartite come segue:
a) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di
progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno
il dieci per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati
nei processi produttivi dei settori di cui all'art. 9, comma 2, con
idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, di cui almeno
400.000.000 (quattrocento milioni) di euro sono destinati alla
realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione
di piu' del novanta per cento del metano e dei combustibili fossili
nei predetti processi produttivi;
b) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di
progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante
processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o
rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno il 10
per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata.
2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la
concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.2, del PNRR, da destinare ai progetti di cui al comma
1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da adottarsi ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
199 del 2021.
3. In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 77 del 2021, un importo pari ad almeno il quaranta
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinato al
finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.