Art. 8 Attuazione dell'Investimento 3.2 e riparto delle risorse 1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2, del PNRR, pari a 2.000.000.000,00 (due miliardi) di euro, sono ripartite come segue: a) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il dieci per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi dei settori di cui all'art. 9, comma 2, con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, di cui almeno 400.000.000 (quattrocento milioni) di euro sono destinati alla realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di piu' del novanta per cento del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi; b) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno il 10 per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata. 2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2, del PNRR, da destinare ai progetti di cui al comma 1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 199 del 2021. 3. In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, un importo pari ad almeno il quaranta per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.