Art. 8 
 
      Attuazione dell'Investimento 3.2 e riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.2, del PNRR, pari a 2.000.000.000,00 (due miliardi) di
euro, sono ripartite come segue: 
    a) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per  la  realizzazione  di
progetti  e  interventi  finalizzati  alla  sostituzione  di   almeno
il dieci per cento del metano e dei combustibili  fossili  utilizzati
nei processi produttivi dei settori di cui all'art. 9, comma  2,  con
idrogeno verde e/o rinnovabile, anche  autoprodotto,  di  cui  almeno
400.000.000  (quattrocento  milioni)  di  euro  sono  destinati  alla
realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla  sostituzione
di piu' del novanta per cento del metano e dei  combustibili  fossili
nei predetti processi produttivi; 
    b) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per  la  realizzazione  di
progetti finalizzati alla produzione  di  ferro  preridotto  mediante
processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno  verde  e/o
rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno  il  10
per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata. 
  2. La disciplina delle modalita' e  dei  criteri  generali  per  la
concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente  2,
Investimento 3.2, del PNRR, da destinare ai progetti di cui al  comma
1, lettera b) e' demandata a un  apposito  decreto  da  adottarsi  ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  n.
199 del 2021. 
  3. In attuazione di quanto previsto all'art. 2,  comma  6-bis,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, un importo pari ad  almeno  il quaranta
per  cento  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  e'  destinato   al
finanziamento  di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.