Art. 9
Soggetti beneficiari delle agevolazioni
per l'Investimento 3.2
1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma
1, lettera a) le imprese, anche sotto forma di raggruppamenti
temporanei, comprese le associazioni temporanee, che sostengono le
spese di investimento per i progetti e gli interventi di cui all'art.
10.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 operano nei settori
hard to abate, ossia nei settori nei quali e' piu' difficile
abbattere le emissioni di carbonio, quali quello della siderurgia,
della raffinazione del petrolio, della chimica, del cemento, della
ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare.