Art. 9 
 
               Soggetti beneficiari delle agevolazioni 
                       per l'Investimento 3.2 
 
  1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art.  8,  comma
1, lettera  a)  le  imprese,  anche  sotto  forma  di  raggruppamenti
temporanei, comprese le associazioni temporanee,  che  sostengono  le
spese di investimento per i progetti e gli interventi di cui all'art.
10. 
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma  1  operano  nei  settori
hard to  abate,  ossia  nei  settori  nei  quali  e'  piu'  difficile
abbattere le emissioni di carbonio, quali  quello  della  siderurgia,
della raffinazione del petrolio, della chimica,  del  cemento,  della
ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare.