Art. 9 Soggetti beneficiari delle agevolazioni per l'Investimento 3.2 1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) le imprese, anche sotto forma di raggruppamenti temporanei, comprese le associazioni temporanee, che sostengono le spese di investimento per i progetti e gli interventi di cui all'art. 10. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 operano nei settori hard to abate, ossia nei settori nei quali e' piu' difficile abbattere le emissioni di carbonio, quali quello della siderurgia, della raffinazione del petrolio, della chimica, del cemento, della ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare.