Art. 12 Al termine delle operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, ha inizio il collocamento della tranche «supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. L'importo della tranche «supplementare» e' pari al 30 per cento dell'ammontare massimo offerto nell'asta «ordinaria» per i nuovi titoli e al 15 per cento del medesimo ammontare, per le tranche successive. L'importo della tranche supplementare dei Buoni del Tesoro poliennali nominali e indicizzati all'inflazione puo' essere aumentato dal 15 al 20 per cento, relativamente alle tranche successive alla prima, anche nel caso di emissione congiunta, mediante apposita disposizione contenuta nei singoli decreti di emissione. Per i titoli emessi congiuntamente, ai fini del calcolo dell'importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista», con le modalita' sopra indicate, le suddette percentuali sono calcolate sull'ammontare effettivamente collocato. Per la determinazione della durata dei titoli non piu' in corso di emissione, si fa riferimento alla vita residua dei titoli stessi. Per i titoli emessi congiuntamente e quindi in caso di importo offerto complessivo per due o piu' emissioni, per ogni titolo l'importo della tranche «supplementare» e' pari al 15 per cento o al 20 per cento, ove applicata la facolta' di incremento di cui al comma 3, dell'ammontare effettivamente collocato nell'asta «ordinaria»; il predetto importo viene arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. Possono partecipare al collocamento supplementare esclusivamente gli operatori «Specialisti» che abbiano partecipato all'asta della tranche «ordinaria». La tranche supplementare viene ripartita tra gli «Specialisti» con le modalita' indicate al successivo art. 14. Delle operazioni relative al collocamento supplementare viene redatto apposito verbale.