Art. 13 Gli «Specialisti» possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del primo giorno utile successivo all'asta della tranche «ordinaria». Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione. Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tranche «ordinaria». Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «Specialista» deve essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna richiesta non deve essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non sono prese in considerazione. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito sono arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate piu' richieste, e' presa in considerazione la prima di esse. Le domande presentate nel collocamento supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.