Art. 14 L'importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista» nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, e' determinato nella maniera seguente: per un importo pari al 22,50 per cento (per i nuovi titoli) o al 7,50 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito e' uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «Specialista» e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste e' compresa quella «ordinaria» relativa ai titoli stessi, e sono escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonche' quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata; per un importo ulteriore pari al 7,50 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli «Specialisti» medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli «Specialisti» stessi. Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di cui all'art. 12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al 20 per cento dell'asta ordinaria, la percentuale spettante nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 10 per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per l'importo del 10 per cento relativamente alla valutazione della performance degli «Specialisti» sul mercato secondario, qualora i buoni abbiano una durata residua superiore a quindici anni, oppure per l'importo rispettivamente del 12,50 per cento e del 7,50 per cento per i buoni con durata residua inferiore a quindici anni. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «Specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «Specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza e' assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.