Art. 14 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «Specialista»   nel
collocamento supplementare, per i titoli  emessi  disgiuntamente,  e'
determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari al 22,50 per cento (per i nuovi titoli) o  al
7,50 per cento (per le tranche  successive)  dell'ammontare  nominale
massimo offerto  nell'asta  «ordinaria»,  l'ammontare  attribuito  e'
uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui  lo  «Specialista»
e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre  aste  «ordinarie»  dei
titoli  della   medesima   tipologia   e   durata,   ed   il   totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare;  nelle  predette
aste e' compresa quella «ordinaria» relativa ai titoli stessi, e sono
escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio  nonche'
quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di  pari
durata; 
    per un importo ulteriore pari al 7,50  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito  in  base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della  performance  relativa
agli «Specialisti» medesimi, rilevata trimestralmente sulle  sedi  di
negoziazione all'ingrosso selezionate  ai  sensi  degli  articoli  23
(commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del  decreto  ministeriale  n.
216 del 22 dicembre 2009;  tale  valutazione  viene  comunicata  alla
Banca d'Italia e agli «Specialisti» stessi. 
  Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di  cui  all'art.
12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al
20 per  cento  dell'asta  ordinaria,  la  percentuale  spettante  nel
collocamento supplementare e' determinata con i  criteri  di  cui  al
comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del  10  per
cento nelle ultime tre aste ordinarie e  per  l'importo  del  10  per
cento  relativamente  alla  valutazione   della   performance   degli
«Specialisti» sul mercato secondario, qualora  i  buoni  abbiano  una
durata residua  superiore  a  quindici  anni,  oppure  per  l'importo
rispettivamente del 12,50 per cento e del 7,50 per cento per i  buoni
con durata residua inferiore a quindici anni. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «Specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «Specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino  alcuna  richiesta,  la  differenza  e'   assegnata   agli
operatori che presentino richieste superiori a  quelle  spettanti  di
diritto.