Art. 15 Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, la Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni, citato nelle premesse.