Art. 15 
 
  Ai fini del regolamento  delle  operazioni  di  sottoscrizione,  la
Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica,  le  relative
partite nel servizio di liquidazione con valuta  pari  al  giorno  di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
e successive integrazioni, citato nelle premesse.