Art. 21 
 
Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910  del  Consiglio,  del  4
  dicembre 2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per  quanto
  concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme
  nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di  imposizione  degli
  scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070. 
 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
      «Art. 38.1 (Acquisti intracomunitari in  regime  cosiddetto  di
"call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 38, comma  3,  lettera
b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da  un
altro Stato  membro  nel  territorio  dello  Stato  non  effettua  un
acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
        a) i beni sono spediti o  trasportati  nel  territorio  dello
Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per  suo  conto,
per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro  arrivo,
a un altro soggetto passivo che  ha  il  diritto  di  acquistarli  in
conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 
        b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha
stabilito la sede della propria attivita' economica  ne'  dispone  di
una stabile organizzazione nello Stato; 
        c)  il  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione   e'
identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello  Stato  e
la sua identita' e il  numero  di  identificazione  attribuito  dallo
Stato sono noti al soggetto  passivo  di  cui  alla  lettera  b)  nel
momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto. 
      2. Se le  condizioni  di  cui  al  comma  1  sono  soddisfatte,
l'acquisto intracomunitario  si  considera  effettuato  dal  soggetto
passivo destinatario della cessione, purche'  esso  acquisti  i  beni
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato. 
      3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni
nel territorio dello Stato effettua un acquisto  intracomunitario  ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b): 
        a) il giorno successivo alla scadenza del periodo  di  dodici
mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se  entro  tale
periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario
della cessione o al soggetto passivo che lo ha  sostituito  ai  sensi
del comma 5; 
        b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni
nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al
comma 1; 
        c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei
beni nel territorio dello Stato, i beni sono  ceduti  a  un  soggetto
diverso dal destinatario della cessione o  dal  soggetto  che  lo  ha
sostituito ai sensi del comma 5; 
        d) prima che abbia inizio la spedizione o  il  trasporto  se,
entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato,  i
beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; 
        e)  il  giorno  in  cui  i  beni  sono  stati  effettivamente
distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il
furto o la perdita se, entro dodici mesi  dall'arrivo  dei  beni  nel
territorio dello Stato, i beni sono  stati  oggetto  di  distruzione,
furto o perdita. 
      4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione
ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza,
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato,  se  il
soggetto passivo destinatario della cessione o  il  soggetto  passivo
che lo ha sostituito ai sensi  del  comma  5  del  presente  articolo
annota la rispedizione nel registro di  cui  all'articolo  50,  comma
5-bis. 
      5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei  beni  nel  territorio
dello Stato, il  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione  e'
sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto  intracomunitario
e' effettuato da quest'ultimo purche', al momento della sostituzione,
siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma  1  e  il
soggetto  passivo  che  spedisce  o  trasporta  i  beni   annoti   la
sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis»; 
    b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e  al  comma
2, lettera c),  del  presente  articolo  costituiscono  cessioni  non
imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero
di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro  e
che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma
6,  o  abbia  debitamente   giustificato   l'incompleta   o   mancata
compilazione dello stesso»; 
    c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di
"call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 41, comma  2,  lettera
c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa  dal
territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua
una cessione intracomunitaria ai sensi  dell'articolo  41,  comma  1,
lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
        a) i beni sono  spediti  o  trasportati  nel  predetto  Stato
membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo  conto,
per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro  arrivo,
a un altro soggetto passivo che  ha  il  diritto  di  acquistarli  in
conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 
        b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha
stabilito la sede della propria attivita' economica  ne'  dispone  di
una stabile organizzazione nel predetto Stato membro; 
        c)  il  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione   e'
identificato ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  nel  predetto
Stato membro e la sua identita' e il suo  numero  di  identificazione
sono noti al soggetto passivo che spedisce o  trasporta  i  beni  nel
momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto; 
        d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota
il loro trasferimento nel registro  di  cui  all'articolo  50,  comma
5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo  50,
comma 6, l'identita' e il numero  di  identificazione  attribuito  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto al  soggetto  destinatario  dei
beni. 
  2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione
intracomunitaria si considera effettuata al  momento  della  cessione
dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici  mesi  dall'arrivo
degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione. 
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della
sua impresa nel territorio di un  altro  Stato  membro  effettua  una
cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c): 
      a)  il  giorno  successivo  alla  scadenza  dei   dodici   mesi
dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale
periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario
della cessione o al soggetto passivo che lo ha  sostituito  ai  sensi
del comma 5; 
      b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo  dei  beni
nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di
cui al comma 1; 
      c) prima della cessione se, entro dodici mesi  dall'arrivo  nel
territorio dello Stato membro, i  beni  sono  ceduti  a  una  persona
diversa dal  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione  o  dal
soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; 
      d) prima che abbia inizio la  spedizione  o  il  trasporto  se,
entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello  Stato  membro,  i
beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; 
      e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti,
rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la
perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello  Stato
membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 
  4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai
beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal
loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che  ha
spedito o trasportato i beni  annota  il  ritorno  degli  stessi  nel
registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis. 
  5. Se, entro  dodici  mesi  dall'arrivo  dei  beni  nel  territorio
dell'altro Stato  membro,  il  soggetto  passivo  destinatario  della
cessione e' sostituito da un  altro  soggetto  passivo,  continua  ad
applicarsi la disposizione di cui al comma  1,  purche',  al  momento
della  sostituzione,  siano  soddisfatte  tutte  le  condizioni   ivi
previste e il soggetto passivo che ha spedito o  trasportato  i  beni
indichi la sostituzione nel registro di cui  all'articolo  50,  comma
5-bis. 
      Art. 41-ter (Cessioni a catena). -  1.  Ai  fini  del  presente
articolo: 
        a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di
beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un  altro  Stato
membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente; 
        b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso  dal
primo, che trasporta o spedisce i  beni  direttamente  o  tramite  un
terzo che agisce per suo conto. 
      2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la  spedizione
iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore
intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile  ai
sensi dell'articolo 41 solo  la  cessione  effettuata  nei  confronti
dell'operatore  intermedio.  Tuttavia,  se   l'operatore   intermedio
comunica  al   proprio   cedente   il   numero   di   identificazione
attribuitogli  dallo  Stato  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, si considera cessione  intracomunitaria  quella  effettuata
dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le
cessioni   successive   a    quella    che    costituisce    cessione
intracomunitaria. 
      3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la  spedizione
terminano  nel  territorio  dello  Stato  e  sono  effettuati  da  un
operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi
dell'articolo   38   solo   l'acquisto   effettuato    dall'operatore
intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica  al  proprio
cedente il numero di identificazione  attribuitogli  dallo  Stato  di
inizio del  trasporto  o  della  spedizione,  si  considera  acquisto
intracomunitario  quello  effettuato  dall'acquirente  dell'operatore
intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta  in
essere dal soggetto che effettua  l'acquisto  intracomunitario  e  le
cessioni successive. 
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  alle
vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che
si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi»; 
    d) all'articolo 50: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della disposizione  del
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti  dell'articolo
41, comma 2-ter,»; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le cessioni e gli  acquisti  di  beni  effettuati  ai
sensi degli articoli 38-bis e 41- bis  del  presente  decreto  devono
essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente  in  un
apposito registro tenuto e conservato a norma  dell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
      4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi
ricevuti» sono aggiunte  le  seguenti:  «indicando  separatamente  le
cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati,  rispettivamente,
ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
 
          Note all'art. 21: 
              - La direttiva (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati membri e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 7 dicembre 2018, n. L 311. 
              - Il testo degli articoli 41 e 50 del decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427,  pubblicata  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non  imponibili).
          - 1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
                  a)  le  cessioni  a   titolo   oneroso   di   beni,
          trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
          dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per  loro  conto,
          nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di  enti,
          associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art.  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;  i
          beni possono essere sottoposti per conto  del  cessionario,
          ad opera del cedente stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione non  si  applica  per  le  cessioni  di  beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti indicati nell'art. 38, comma 5,  lettera  c),  del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli  6  e  8
          del presente decreto; 
                  b) le vendite a distanza intracomunitarie  di  beni
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. La disposizione non si  applica
          qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
          dello  Stato  e  ricorrano   congiuntamente   le   seguenti
          condizioni: 1) il cedente non  e'  stabilito  anche  in  un
          altro Stato  membro  dell'Unione  europea;  2)  l'ammontare
          complessivo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
          non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in  Stati  membri
          dell'Unione europea diversi dall'Italia,  di  cui  all'art.
          7-octies, comma 3, lettera b), del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a
          distanza intracomunitarie di beni nell'Unione  europea  non
          ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e  fino
          a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'  superato;
          3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta
          nell'altro  Stato  membro;  in  tal   caso   l'opzione   e'
          comunicata   all'ufficio   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno in cui  la  medesima  e'  stata  esercitata  e  ha
          effetto fino a quando  non  sia  revocata  e  comunque  per
          almeno due anni; 
                  b-bis) le vendite a distanza di beni  importati  da
          territori terzi o paesi terzi nel  territorio  dello  Stato
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) le cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal
          territorio dello  Stato,  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro di beni destinati ad essere ivi installati,  montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 
                2. Sono assimilate alle cessioni di cui al  comma  1,
          lettera a): 
                  a) 
                  b)  le  cessioni  a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
          trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati  o
          spediti  in  altro  Stato  membro  dai  cedenti   o   dagli
          acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non  effettuate
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni  e  anche  se
          l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; 
                  c) l'invio di beni nel territorio  di  altro  Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo nel territorio dello Stato,  o  da  terzi  per  suo
          conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati  nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
                2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 
                2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera  a),  e
          al  comma  2,  lettera  c),  costituiscono   cessioni   non
          imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato
          il numero di identificazione agli stessi attribuito  da  un
          altro  Stato  membro  e  che  il  cedente  abbia  compilato
          l'elenco di cui all'art. 50, comma 6, o  abbia  debitamente
          giustificato  l'incompleta  o  mancata  compilazione  dello
          stesso. 
                3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
          si applica per  i  beni  inviati  in  altro  Stato  membro,
          oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento  o
          di manipolazioni usuali indicate  nell'art.  38,  comma  5,
          lettera a), se i beni sono  successivamente  trasportati  o
          spediti al committente,  soggetto  passivo  d'imposta,  nel
          territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in  altro
          Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati  per
          l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi  importati
          beneficerebbero  della  ammissione  temporanea  in   totale
          esenzione dai dazi doganali. 
                4. Agli effetti del secondo comma degli  articoli  8,
          8-bis e 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, le  cessioni  di  cui  ai  precedenti
          commi 1 e 2, sono computabili ai fini della  determinazione
          della percentuale e dei limiti ivi considerati.» 
                «Art.   50    (Obblighi    connessi    agli    scambi
          intracomunitari). - 1. (abrogato) 
                2. Agli effetti dell'art. 41, comma 2-ter  l'ufficio,
          su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e
          secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro  delle
          finanze,   conferma   la   validita'    del    numero    di
          identificazione attribuito al cessionario o committente  da
          altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica  europea,
          nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
          sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 
                3. Chi  effettua  acquisti  intracomunitari  soggetti
          all'imposta deve comunicare all'altra parte  contraente  il
          proprio numero di partita IVA, come integrato agli  effetti
          delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
          di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
          fisiche non operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
          professioni. 
                4. I soggetti di cui all'art. 4,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, che non  hanno  optato
          per    l'applicazione    dell'imposta    sugli     acquisti
          intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
          decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei  loro
          confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
          del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari  soggetti
          ad  imposta.  La  dichiarazione  e'  presentata,   in   via
          telematica,  anteriormente  all'effettuazione  di   ciascun
          acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA  a
          seguito  di  dichiarazione,  redatta  in   conformita'   ad
          apposito modello approvato con provvedimento del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, resa dai  soggetti  interessati
          al momento del superamento del limite di cui  all'art.  38,
          comma 5, lettera c), del presente decreto. 
                5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
          della Comunita' economica europea o da  questo  provenienti
          in base ad uno dei titoli non traslativi  di  cui  all'art.
          38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
          registro, tenuto e conservato  a  norma  dell'art.  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
                5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari  di
          beni effettuati, rispettivamente, ai sensi  degli  articoli
          41-bis  e  38-ter  sono  annotati  dal  destinatario  della
          cessione e dal cedente in un  apposito  registro  tenuto  e
          conservato a norma dell'art. 39 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                6. I contribuenti  presentano,  anche  per  finalita'
          statistiche, in via telematica all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli gli elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  e
          degli acquisti intracomunitari del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  resi   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  e  quelli  da  questi  ultimi
          ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti
          intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
          articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all'art. 7-ter,
          comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente  della
          Repubblica   n.   633   del   1972   presentano    l'elenco
          riepilogativo  degli  acquisti  intracomunitari   di   beni
          ricevuti da soggetti passivi stabiliti in  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  d'intesa  con
          l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
          comma  6-ter,  sono  definite   significative   misure   di
          semplificazione    degli    obblighi    comunicativi    dei
          contribuenti finalizzate a garantire anche  la  qualita'  e
          completezza delle informazioni  statistiche  richieste  dai
          regolamenti dell'Unione europea e ad  evitare  duplicazioni
          prevedendo, in particolare,  che  il  numero  dei  soggetti
          obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di  cui  ai
          periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
          platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con
          obblighi informativi inferiori rispetto a  quanto  previsto
          dalla normativa vigente  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea. A seguito di eventuali  modifiche  dei
          regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
          sono definite ulteriori  misure  di  semplificazione  delle
          comunicazioni richieste. 
                6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabiliti  le
          modalita' ed i termini per la presentazione  degli  elenchi
          di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste  formulate
          dall'Istituto nazionale di statistica. 
                6-ter. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane di  concerto  con  il  Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  d'intesa  con  l'Istituto  Nazionale  di
          Statistica, da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  approvati  i
          modelli  e   le   relative   istruzioni   applicative,   le
          caratteristiche tecniche per la  trasmissione,  nonche'  le
          procedure ed i termini per l'invio  dei  dati  all'Istituto
          Nazionale di Statistica. 
                7.  Le  operazioni  intracomunitarie  per  le   quali
          anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
          emessa  fattura  o  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo devono essere comprese negli elenchi  di  cui
          al comma 6 con riferimento al periodo nel corso  del  quale
          e' stata eseguita la consegna o  spedizione  dei  beni  per
          l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 
                8.».