Art. 22 
 
Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile  ai  casi
  di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli  quantitativi
  di merce contraffatta da parte del consumatore  finale.  Attuazione
  del regolamento (UE) n. 608/2013. 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli
spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo  nel  territorio  dello
Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti  all'Unione  europea
che violano  le  norme  in  materia  di  origine  e  provenienza  dei
prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore,
a condizione che i beni introdotti siano pari  o  inferiori  a  venti
pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili  e  che
l'introduzione  dei  beni  non  risulti   connessa   a   un'attivita'
commerciale. 
    7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle
merci e' posto a carico dell'acquirente  finale  o,  ove  questi  non
provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel  termine  di
trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7. 
    7-quater. La sanzione amministrativa di cui  al  comma  7-bis  e'
irrogata  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione
e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  608/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, relativo alla tutela  dei  diritti
          di  proprieta'  intellettuale  da  parte  delle   autorita'
          doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003  del
          Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013,  n.
          L 181. 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005,  n.  80,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111,
          S.O, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Rafforzamento del  sistema  doganale,  lotta
          alla contraffazione e  sostegno  all'internazionalizzazione
          del sistema produttivo). - 1. Per il rilancio  del  sistema
          portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
          e l'uscita delle merci dal territorio doganale  dell'Unione
          europea  in  tempi  tecnici  adeguati  alle  esigenze   dei
          traffici,  nonche'   per   l'incentivazione   dei   sistemi
          logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente  lo
          stoccaggio,  la  manipolazione  e  la  distribuzione  delle
          merci,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' definito,  ferme
          restando le vigenti disposizioni in materia di  servizi  di
          polizia   doganale,   il    riassetto    delle    procedure
          amministrative   di   sdoganamento   delle    merci,    con
          l'individuazione  di  forme   di   semplificazione   e   di
          coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle  dogane,
          per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
          concorrono  allo  sdoganamento  delle  merci,  e   comunque
          nell'osservanza dei principi della  massima  riduzione  dei
          termini   di   conclusione   dei   procedimenti   e   della
          uniformazione  dei  tempi  di  conclusione   previsti   per
          procedimenti tra loro analoghi, della  disciplina  uniforme
          dei procedimenti dello stesso tipo che si  svolgono  presso
          diverse  amministrazioni  o  presso  diversi  uffici  della
          medesima     amministrazione,     dell'accorpamento     dei
          procedimenti che si riferiscono  alla  medesima  attivita',
          dell'adeguamento   delle    procedure    alle    tecnologie
          informatiche,  del  piu'  ampio  ricorso  alle   forme   di
          autocertificazione, sulla base delle  disposizioni  vigenti
          in materia. E' fatta salva  la  disciplina  in  materia  di
          circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
                2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti  deputati  a
          rilasciare le prescritte  certificazioni  possono  comunque
          consentire,   in   alternativa,   la    presentazione    di
          certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato. 
                3. Al comma 380 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate»  sono
          inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane». 
                4.  Per  garantire  il  potenziamento  e   la   piena
          efficienza  delle  apparecchiature  scanner  in   dotazione
          all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori  porti  ed
          interporti del territorio nazionale, favorire  la  presenza
          delle imprese sul mercato attraverso lo  snellimento  delle
          operazioni doganali corrette  ed  il  contrasto  di  quelle
          fraudolente,  nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di
          deterrenza ai  traffici  connessi  al  terrorismo  ed  alla
          criminalita'   internazionale,   l'Agenzia   delle   dogane
          utilizza, entro il limite di ottanta milioni  di  euro,  le
          maggiori somme rispetto  all'esercizio  precedente  versate
          all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
          della lettera i) del comma 1 dell'art.  3  della  legge  10
          ottobre 1989, n. 349, sono disponibili  per  l'acquisizione
          di mezzi  tecnici  e  strumentali  nonche'  finalizzate  al
          potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive  e
          di contrasto alle frodi. 
                5. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000 euro per l'anno 2005,  di  39.498.000  euro  per
          l'anno 2006, di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007  e  di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse all'istituzione del Sistema d'informazione  visti,
          finalizzato al contrasto della criminalita'  organizzata  e
          della immigrazione illegale attraverso lo scambio  tra  gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di cui alla decisione  2004/512/CE  del  Consiglio,  dell'8
          giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente  comma
          si provvede con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere  di
          cui al presente comma si provvede: 
                  a) quanto a euro 4.845.000  per  il  2005,  a  euro
          15.000.000 per ciascuno degli anni 2006  e  2007,  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2005-2007,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005  e
          per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni  2006  e  2007,
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri
          e,  per  euro  3.500.000  per  il  2005,   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno; 
                  b)  a  euro  22.566.000  per  il  2007  e  ad  euro
          42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
          delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dell'art.
          7, comma 3; 
                  c) quanto a euro 29.335.000 per  il  2005,  a  euro
          24.498.000 per il 2006 e ad euro  1.134.000  per  il  2007,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero. 
                6. Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest
          S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990,  n.  100,
          e' elevato al 49 per cento per gli investimenti  all'estero
          che  riguardano   attivita'   aggiuntive   delle   imprese,
          derivanti da acquisizioni  di  imprese,  «joint-venture»  o
          altro e che garantiscano il  mantenimento  delle  capacita'
          produttive interne. Resta ferma la  facolta'  del  CIPE  di
          variare, con proprio provvedimento,  la  percentuale  della
          predetta partecipazione. 
                6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST
          Spa a supporto dell'internazionalizzazione  delle  imprese,
          le regioni possono  assegnare  in  gestione  alla  societa'
          stessa propri  fondi  rotativi  con  finalita'  di  venture
          capital,  per  l'acquisizione  di   quote   aggiuntive   di
          partecipazione fino a un  massimo  del  49  per  cento  del
          capitale o fondo sociale di societa' o imprese  partecipate
          da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
          autonomi e restano distinti  dal  patrimonio  della  SIMEST
          Spa. Qualora i fondi rotativi siano  assegnati  da  regioni
          del    Mezzogiorno,    le    quote    di     partecipazione
          complessivamente  detenute   dalla   SIMEST   Spa   possono
          raggiungere una  percentuale  fino  al  70  per  cento  del
          capitale o fondo sociale. I fondi  rotativi  regionali  con
          finalita' di venture capital previsti  dal  presente  comma
          possono anche confluire, ai fini della gestione, nel  fondo
          unico di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, estendendosi agli stessi  la  competenza  del
          Comitato di  indirizzo  e  di  rendicontazione  di  cui  al
          decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404
          del 26 agosto 2003. Il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale provvede, con proprio  decreto,
          all'integrazione  della  composizione   del   Comitato   di
          indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante  della
          regione assegnataria del fondo per le  specifiche  delibere
          di impiego del medesimo, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
                7.  E'  punito   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 100  euro  fino  a  7.000  euro  l'acquirente
          finale che acquista a qualsiasi titolo  cose  che,  per  la
          loro qualita' o per la condizione di chi  le  offre  o  per
          l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che  siano  state
          violate le norme in materia di origine  e  provenienza  dei
          prodotti ed in materia di proprieta' industriale.  In  ogni
          caso si procede alla confisca amministrativa delle cose  di
          cui al presente comma. Restano ferme le  norme  di  cui  al
          decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.  70.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia  effettuato
          da un operatore commerciale o importatore  o  da  qualunque
          altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la  sanzione
          amministrativa pecuniaria e'  stabilita  da  un  minimo  di
          20.000 euro fino ad un milione di euro.  Le  sanzioni  sono
          applicate ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689.
          Fermo restando quanto  previsto  in  ordine  ai  poteri  di
          accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
          giudiziaria dall'art. 13 della  citata  legge  n.  689  del
          1981,   all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,
          d'ufficio  o   su   denunzia,   gli   organi   di   polizia
          amministrativa. 
                7-bis.  E'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 100  euro  fino  a  7.000  euro  l'acquirente
          finale che, all'in-terno degli  spazi  doganali,  introduce
          con  qualsiasi  mezzo  nel  territorio  dello  Stato   beni
          provenienti da Paesi non  appartenenti  all'Unione  europea
          che violano le norme in materia di  origine  e  provenienza
          dei pro-dotti, in materia di proprieta'  industriale  e  di
          diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti  siano
          pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo
          pari o inferiore a 5 chili e che  l'introduzione  dei  beni
          non risulti connessa a un'attivita' commerciale. 
                7-ter.  L'onere  economico  della  custodia  e  della
          distruzione delle merci e' posto a  carico  dell'acquirente
          finale o,  ove  questi  non  provveda,  del  vettore  e  la
          distruzione deve avvenire  nel  termine  di  trenta  giorni
          dalla confisca di cui al comma 7. 
                7-quater. La sanzione amministrativa di cui al  comma
          7-bis e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane  e
          dei  monopoli  competente  per  il  luogo  dove  e'   stato
          accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                8.  Le  somme   derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  appositi
          capitoli,  anche  di  nuova  istituzione,  dello  stato  di
          previsione del Ministero delle attivita' produttive  e  del
          Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla
          contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di
          polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento
          all'ente locale competente e per il restante 50  per  cento
          allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo. 
                9. All'art. 4, comma  49,  della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350,  dopo  le  parole:  «fallaci  indicazioni  di
          provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine». 
                10. All'art. 517 del codice penale, le  parole:  «due
          milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro». 
                11.   L'Alto   Commissario   per   la   lotta    alla
          contraffazione di cui all'art. 1-quater, opera  in  stretto
          coordinamento con le omologhe strutture degli  altri  Paesi
          esteri. 
                12. I benefici e le agevolazioni  previsti  ai  sensi
          della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273, non  si  applicano  ai  progetti  delle  imprese  che,
          investendo all'estero, non prevedano  il  mantenimento  sul
          territorio nazionale delle attivita' di ricerca,  sviluppo,
          direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
          delle attivita' produttive. 
                13. 
                14. Allo scopo di favorire l'attivita' di  ricerca  e
          innovazione  delle  imprese  italiane   ed   al   fine   di
          migliorarne     l'efficienza      nei      processi      di
          internazionalizzazione, le partecipazioni  acquisite  dalla
          Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della  legge  24  aprile
          1990, n. 100, possono superare la quota del  25  per  cento
          del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui
          le imprese italiane intendano  effettuare  investimenti  in
          ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto. 
                15. 
                15-bis. I fondi di cui  all'art.  25,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 12 aprile 1988, n. 177,  sono  accreditati  alle
          rappresentanze diplomatiche, per le finalita'  della  legge
          26 febbraio 1987, n. 49, e per  gli  adempimenti  derivanti
          dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla   base   di
          interventi, progetti o programmi,  corredati  dei  relativi
          documenti analitici  dei  costi  e  delle  voci  di  spesa,
          approvati dagli organi deliberanti. 
                15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario  2011,
          le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione
          di  specifici  interventi,  progetti  o  programmi  possono
          essere  temporaneamente   utilizzate,   nell'ambito   della
          medesima sede  all'estero,  per  spese  di  analoga  natura
          derivanti da obbligazioni giuridicamente  perfezionate,  in
          attesa della definizione delle procedure di  accredito  del
          successivo ordine  di  rimessa  valutaria.  All'atto  della
          ricezione  dei  nuovi   fondi   accreditati,   e   comunque
          improrogabilmente   entro   l'anno   di   riferimento,   e'
          obbligatoria  la   sistemazione   contabile   della   cassa
          temporaneamente utilizzata. 
                15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale
          sono condizionate al rilascio di un'attestazione  da  parte
          del  capo  missione  sullo  stato  di  realizzazione  degli
          interventi, progetti o  programmi.  Entro  sessanta  giorni
          dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio   finanziario,   il
          funzionario delegato presenta  una  relazione  sullo  stato
          dell'intervento, progetto o programma,  accompagnata  dalla
          distinta  delle  spese  sostenute   nell'esercizio.   Entro
          novanta giorni dalla  conclusione  di  ciascun  intervento,
          progetto  o  programma,  il  funzionario   delegato   versa
          all'erario le eventuali economie e presenta  ai  competenti
          uffici    dell'Amministrazione    degli    affari    esteri
          l'attestazione  di  tale  versamento,  la   rendicontazione
          finale, corredata della documentazione  di  spesa,  nonche'
          una   relazione   attestante   l'effettiva    realizzazione
          dell'intervento, progetto o programma e  il  raggiungimento
          degli obiettivi prefissati. In caso di  avvicendamento  tra
          funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura  del
          funzionario delegato in carica,  sulla  base  di  specifici
          passaggi di consegne; i relativi verbali sono  allegati  al
          rendiconto e,  in  caso  di  oggettiva  impossibilita',  al
          rendiconto e'  allegata  una  specifica  dichiarazione  del
          medesimo funzionario in carica, attestante le  ragioni  del
          mancato  passaggio  di  consegne.  In  tali  casi,  ciascun
          funzionario delegato e' comunque responsabile per gli  atti
          di spesa della propria gestione. 
                15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di    armonizzazione    del    regime    giuridico    delle
          rendicontazioni degli interventi, progetti o  programmi  di
          cooperazione  allo   sviluppo   conclusi   negli   esercizi
          finanziari fino all'anno 2010. 
                15-sexies. Per la realizzazione degli  interventi  di
          emergenza di cui all'art. 11 della legge 26 febbraio  1987,
          n.  49,  e   successive   modificazioni,   mediante   fondi
          accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  il   capo
          missione puo' stipulare convenzioni con  le  organizzazioni
          non governative che operano localmente. La  congruita'  dei
          tassi  di  interesse  applicati  dalle  organizzazioni  non
          governative  per   la   realizzazione   di   programmi   di
          microcredito e' attestata  dal  capo  della  rappresentanza
          diplomatica. 
                15-septies.  Per  le  spese  di  funzionamento  delle
          unita' tecniche di cui all'art. 13, comma 5, della legge 26
          febbraio 1987,  n.  49,  nelle  more  dell'accredito  della
          successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato  puo'
          temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
          disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare  la
          continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi
          accreditati, e comunque improrogabilmente entro  l'anno  di
          riferimento,  e'  obbligatoria  la  sistemazione  contabile
          della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di  cui  al
          presente comma sono accreditati  dalla  Direzione  generale
          per la  cooperazione  allo  sviluppo  del  Ministero  degli
          affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.»