Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  agenti  in  attivita'  finanziaria   e
  mediatori creditizi. Attuazione della direttiva n.  2014/17/UE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in  merito
  ai contratti di credito ai consumatori  relativi  a  beni  immobili
  residenziali e recante modifica delle  direttive  n.  2008/48/CE  e
  2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis. La Banca d'Italia e'  il  punto  di  contatto  per  la
ricezione  delle  richieste  di  informazioni  o  di   collaborazione
provenienti dalle autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea
in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis  del
titolo VI»; 
    b) dopo l'articolo 128-novies e' inserito il seguente: 
      «Art. 128-novies.1 (Operativita' transfrontaliera).  -  1.  Gli
agenti in attivita'  finanziaria  e  i  mediatori  creditizi  possono
svolgere  le  attivita'  alle  quali  sono  abilitati,  relative   ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  anche  senza  stabilirvi
succursali, previa comunicazione all'Organismo  di  cui  all'articolo
128-undecies. 
      2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati  dal  capo
I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati  dall'autorita'  competente
di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere  una  o  piu'
delle  attivita'  previste  dall'articolo  120-quinquies,  comma   1,
lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della
Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo  che  l'autorita'
competente dello Stato membro di origine  ne  ha  dato  comunicazione
all'Organismo   di    cui    all'articolo    128-undecies.    L'avvio
dell'attivita' e' consentito decorso un mese dalla  data  in  cui  il
soggetto abilitato e' stato informato della comunicazione. 
      3. I soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo  sono
iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dall'Organismo   di   cui
all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede  all'iscrizione  entro
un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»; 
    c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis  e'  inserito  il
seguente: 
      «4-ter.  Con  riguardo  ai   soggetti   di   cui   all'articolo
128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato  membro  di
origine,  dopo  aver  informato  l'Organismo  di   cui   all'articolo
128-undecies,  puo'  effettuare  ispezioni   presso   le   succursali
stabilite nel territorio della Repubblica»; 
    d) all'articolo 128-undecies, dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di  altri  Stati
membri  dell'Unione  europea   competenti   sui   soggetti   di   cui
all'articolo 128-novies.1,  comma  2;  a  tale  fine  puo'  scambiare
informazioni con queste autorita', entro  i  limiti  e  nel  rispetto
delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea»; 
    e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono  inseriti
i seguenti: 
      «1-quater. L'Organismo, entro un  mese  dalla  ricezione  della
comunicazione di cui all'articolo  128-novies.1,  comma  1,  comunica
l'intenzione dell'agente in attivita'  finanziaria  o  del  mediatore
creditizio di svolgere in un altro Stato membro  dell'Unione  europea
le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati  dal  capo
I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro Stato membro;
la comunicazione  all'autorita'  competente  comprende  l'indicazione
delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su
mandato dei quali l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria
attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della comunicazione  di
cui  all'articolo  128-novies.1,  comma   1,   e   della   successiva
comunicazione all'autorita' competente dell'altro Stato membro. 
      1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da quelle alle
quali si applicano le disposizioni sull'operativita' transfrontaliera
di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i  soggetti  di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per
il loro  svolgimento  in  Italia.  L'informazione  e'  fornita  prima
dell'avvio dell'operativita' della succursale o  comunque  entro  due
mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. 
      1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto  delle  disposizioni
applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.  A
questo fine puo': 
    a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti  e
documenti secondo le modalita' e i termini  stabiliti  dall'Organismo
stesso, nonche' procedere ad audizione personale; 
    b)  effettuare  ispezioni  presso  le  succursali   dopo   averne
informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine; 
    c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale  di
porre termine  alla  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
articoli    120-septies,    120-octies,    120-novies,    120-decies,
120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del
presente testo unico e dell'articolo 13,  comma  1-bis,  lettera  b),
numero 1), del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141;  se  il
destinatario  dell'ordine   non   pone   termine   alla   violazione,
l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il
divieto di intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne  informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e'
data tempestiva comunicazione alla Commissione europea; 
    d) chiedere ai medesimi  soggetti  di  apportare  alla  struttura
organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare
il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  lettera  c)  o  per
consentire all'autorita' competente dello Stato membro di origine  di
assicurare il rispetto delle  disposizioni  sulla  remunerazione  del
personale; 
    e) informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine
della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo  I-bis
del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da
soggetti  che  operano  attraverso  una  succursale;  se  l'autorita'
competente dello Stato membro di origine non adotta  misure  adeguate
entro un mese dalla comunicazione o  il  soggetto  comunque  persiste
nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio  gli  interessi  dei
consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo  puo'
vietare di intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne  informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e'
data tempestiva comunicazione alla  Commissione  europea  e  all'ABE;
l'Organismo puo' chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai
sensi dell'articolo 6, comma 4; 
    f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando
un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi  ha
commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo
I-bis del titolo VI del presente  testo  unico  e  dell'articolo  13,
comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141. 
      1-septies. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite, sentita la Banca  d'Italia,  le  forme  e  le
modalita' con le quali l'Organismo esercita  i  poteri  previsti  dal
comma 1-sexies»; 
    f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «4-bis. La Banca d'Italia e  l'Organismo,  nel  rispetto  delle
proprie  competenze,  collaborano  anche  mediante  lo   scambio   di
informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive  funzioni
e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei  poteri
ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo  per
le  suddette  finalita'  non  costituisce  violazione   del   segreto
d'ufficio da parte della Banca d'Italia». 
  2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  previsto  dal  comma  1-septies  del
medesimo articolo 128-duodecies, introdotto dal citato  comma  1  del
presente articolo. 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: «n.  385,»  sono
inserite le  seguenti:  «e,  nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione
europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti  che
svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1,  comma  1,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
attivita' relative ai contratti  di  credito  disciplinati  dal  capo
I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, l'Organismo ne da' comunicazione con ogni  mezzo
adeguato  alle  autorita'  competenti  degli   altri   Stati   membri
tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici  giorni  dalla
cancellazione»; 
    c) all'articolo 23: 
      1) al comma 3: 
        1.1) alla lettera a),  dopo  il  numero  7)  e'  aggiunto  il
seguente: 
          «7-bis)  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  in   cui
l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le attivita' relative
ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
        1.2) alla lettera b),  dopo  il  numero  7)  e'  aggiunto  il
seguente: 
          «7-bis)  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  in   cui
l'agente  in  attivita'  finanziaria  puo'  svolgere,   anche   senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di  credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
      2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: 
        «f-ter) gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  in  cui  il
mediatore  creditizio   puo'   svolgere,   anche   senza   stabilirvi
succursali,  le  attivita'   relative   ai   contratti   di   credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
      3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis.  Nell'elenco  dei  soggetti   di   cui   all'articolo
128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono indicate  le  informazioni  contenute
nella comunicazione inviata  dall'autorita'  competente  dello  Stato
membro di origine, compresi almeno: 
          a) la denominazione del soggetto; 
          b) l'indirizzo della sede amministrativa e,  se  del  caso,
della succursale con sede in Italia; 
          c) l'indirizzo, anche di  posta  elettronica,  o  un  altro
recapito». 
 
          Note all'art. 23: 
              - La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai  contratti  di
          credito   ai   consumatori   relativi   a   beni   immobili
          residenziali e recante modifica delle direttive  2008/48/CE
          e 2013/36, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28  febbraio  2014,
          n. L 60. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1093/2010  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, che istituisce l'Autorita' europea
          di vigilanza  (Autorita'  bancaria  europea),  modifica  la
          decisione n. 716/2009/CE e abroga la  decisione  2009/78/CE
          della Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre
          2010, n. L 331. 
              - Il testo degli articoli 7, 128-decies,  128-undecies,
          128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   30
          settembre  1993,  n.  230,  S.O.,  come  modificato   dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  7  (Segreto  d'ufficio  e  collaborazione  tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
                2. I dipendenti della Banca d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al  Direttorio
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. Restano ferme le disposizioni  del  MVU  in
          materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. 
                3. I dipendenti  e  coloro  che  a  qualunque  titolo
          lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche'  i
          consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
          e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
                4. Le pubbliche amministrazioni e gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
                5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Per  il  medesimo  fine,  la  Banca  d'Italia  e   la   UIF
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni. Detti organismi  non  possono  reciprocamente
          opporsi il segreto d'ufficio. 
                6.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle
          disposizioni  dell'Unione  europea,   la   Banca   d'Italia
          collabora, anche mediante scambio di informazioni,  con  le
          autorita' e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il
          MRU, nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita'
          antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di
          agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni  ricevute
          dalla  Banca  d'Italia  possono   essere   trasmesse   alle
          autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
          che ha fornito le informazioni. 
                7.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione  e  di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni di vigilanza con  le  autorita'  competenti  degli
          Stati terzi; le  informazioni  che  la  Banca  d'Italia  ha
          ricevuto da un  altro  Stato  dell'Unione  europea  possono
          essere comunicate soltanto con  l'assenso  esplicito  delle
          autorita' che le hanno fornite. 
                8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni  con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti di liquidazione o di fallimento, in  Italia  o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane all'estero o di banche dell'Unione  europea  o  di
          Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti  inclusi
          nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei  rapporti  con
          le autorita' di Stato  terzo  lo  scambio  di  informazioni
          avviene con le modalita' di cui al comma 7. 
                9. La Banca d'Italia puo' comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
                10. Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime. 
                10-bis. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per
          la  ricezione  delle  richieste  di   informazioni   o   di
          collaborazione provenienti dalle autorita' di  altri  Stati
          membri dell'Unione europea in relazione  ai  con-tratti  di
          credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.» 
                «Art.  128-decies  (Disposizioni  di  trasparenza   e
          connessi  poteri  di  controllo).  -  1.  Agli  agenti   in
          attivita'  finanziaria,  agli  agenti  previsti   dall'art.
          128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano,
          in quanto compatibili, le norme del  Titolo  VI.  La  Banca
          d'Italia puo'  stabilire  ulteriori  regole  per  garantire
          trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. 
                2.  L'intermediario  mandante  risponde  alla   Banca
          d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo  VI  da
          parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La  Banca
          d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  l'agente  in
          attivita' finanziaria, anche avvalendosi della  Guardia  di
          Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sui  redditi,  utilizzando  strutture  e  personale
          esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
                2-bis. Le banche, gli istituti  di  pagamento  e  gli
          istituti di moneta elettronica comunitari che prestano,  in
          regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi
          di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite
          degli agenti  di  cui  all'art.  128-quater,  designano  in
          Italia un  punto  di  contatto  centrale  nei  casi  e  per
          l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di
          regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi
          dell'art. 29, paragrafo 7,  della  direttiva  2366/2015/UE,
          secondo  le  disposizioni  dettate  dalla  Banca  d'Italia.
          Restano ferme le  disposizioni  dettate  per  finalita'  di
          prevenzione  del  riciclaggio  e   di   finanziamento   del
          terrorismo dall'art. 43, commi 3 e 4  e  dall'art.  45  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  e  successive
          modificazioni. 
                3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia  esercita
          il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto  di
          istituti di moneta  elettronica  o  istituto  di  pagamento
          comunitari per verificare l'osservanza  delle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1  e  della  relativa   disciplina   di
          attuazione.  Il  punto  di   contatto   centrale   previsto
          dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre
          2007, n. 231,  e  successive  modificazioni  risponde  alla
          Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni  del  Titolo
          VI da parte degli agenti insediati in Italia  dell'istituto
          di moneta elettronica o istituto di  pagamento  comunitari,
          che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia  puo'  effettuare
          ispezioni presso gli agenti insediati in Italia  per  conto
          di istituti di moneta elettronica o istituto  di  pagamento
          comunitari  nonche'  presso  il  punto  di  contatto  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
                4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia  esercita
          il  controllo  sui  mediatori  creditizi   per   verificare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della
          relativa disciplina di attuazione. La Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso  i  mediatori  creditizi  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
                4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo  sugli  agenti
          insediati  in  Italia  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica  o  istituti  di  pagamento  comunitari  e  sui
          mediatori  creditizi  per  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al comma 1 e della relativa  disciplina
          di attuazione e' esercitato dall'Organismo.  A  tali  fini,
          l'Organismo potra' effettuare ispezioni  anche  avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
                4-ter. Con  riguardo  ai  soggetti  di  cui  all'art.
          128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente  dello  Stato
          membro di origine, dopo aver informato l'Organismo  di  cui
          all'art. 128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso  le
          succursali stabilite nel territorio della Repubblica. 
                5.  Il  mediatore  creditizio  risponde   anche   del
          rispetto del titolo VI da parte  dei  propri  dipendenti  e
          collaboratori.» 
                «Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito  un
          Organismo,  avente  personalita'   giuridica   di   diritto
          privato,  con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
          finanziaria competente per la gestione degli elenchi  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi.
          L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
          lo svolgimento di tali compiti. 
                2.  I  primi  componenti  dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
                3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli  elenchi
          di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies,
          comma 2, previa verifica dei requisiti previsti,  e  svolge
          ogni altra  attivita'  necessaria  per  la  loro  gestione;
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          per l'iscrizione negli elenchi; svolge  gli  altri  compiti
          previsti dalla legge. 
                4. L'Organismo verifica il rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini. 
                4-bis. L'Organismo  collabora  con  le  autorita'  di
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  competenti  sui
          soggetti di cui all'art. 128-novies.1, comma 2; a tale fine
          puo' scambiare informazioni con queste autorita',  entro  i
          limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal  diritto
          dell'Unione europea.» 
                «Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). -  1.
          Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre  somme
          dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui  agli
          articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,  per
          l'inosservanza    degli    obblighi    di     aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
                  a) il richiamo scritto; 
                  a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
          euro  cinquemila  nei  confronti  degli  iscritti   persone
          fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino  al  10
          per  cento  del  fatturato  nei  confronti  degli  iscritti
          persone giuridiche. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore
          della violazione come conseguenza della  violazione  stessa
          e' superiore ai massimali indicati alla  presente  lettera,
          le  sanzioni  pecuniarie  sono  elevate  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
          viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
          stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
          derivanti dalle sanzioni previste  dalla  presente  lettera
          affluiscono al bilancio dello Stato; 
                  b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
          un periodo non inferiore a dieci giorni e non  superiore  a
          un anno; 
                  c) la cancellazione dagli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
                1-bis.  L'organismo,  quando  applica  al  punto   di
          contatto centrale di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  ii)
          del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
          successive modificazioni, la  sanzione  per  le  violazioni
          gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero   plurime   degli
          obblighi di cui all'art. 45 del medesimo decreto ovvero per
          la violazione  dell'obbligo  di  cui  all'art.  128-quater,
          comma 7-bis ne da' comunicazione alla  Banca  d'Italia  per
          l'adozione dei provvedimenti di  competenza,  ivi  compresi
          quelli adottati ai sensi dell'art. 48,  paragrafo  4  della
          direttiva (UE) 2015/849. 
                1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui  al
          comma 1, l'Organismo considera ogni  circostanza  rilevante
          e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: 
                  a) la gravita' e la durata della violazione; 
                  b) il grado di responsabilita'; 
                  c) la capacita' finanziaria del responsabile  della
          violazione; 
                  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in  cui  sia
          determinabile; 
                  e) i pregiudizi cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione; 
                  f) il  livello  di  cooperazione  del  responsabile
          della violazione con l'Organismo; 
                  g) le precedenti violazioni delle disposizioni  che
          regolano l'attivita' di agenzia in  attivita'  finanziaria,
          di mediazione creditizia e di consulenza del credito. 
                  h)  le  potenziali  conseguenze  sistemiche   della
          violazione; 
                  i)  le  misure  adottate  dal  responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi. 
                1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla  ricezione
          della comunicazione di cui all'art. 128-novies.1, comma  1,
          comunica l'intenzione dell'agente in attivita'  finanziaria
          o del mediatore creditizio di svolgere in  un  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  le  attivita'   relative   ai
          contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
          VI all'autorita' competente  dell'altro  Stato  membro;  la
          comunicazione    all'autorita'     competente     comprende
          l'indicazione delle banche o degli intermediari  finanziari
          previsti dal titolo V su  mandato  dei  quali  l'agente  in
          attivita'  finanziaria   svolge   la   propria   attivita'.
          L'Organismo definisce le modalita' della  comunicazione  di
          cui all'art. 128-novies. 1, comma  1,  e  della  successiva
          comunicazione  all'autorita'  competente  dell'altro  Stato
          membro. 
                1-quinquies. Con riguardo alle attivita'  diverse  da
          quelle   alle   quali   si   applicano   le    disposizioni
          sull'operativita'   transfrontaliera   di   cui    all'art.
          128-novies.1,  l'Organismo  informa  i  soggetti   di   cui
          all'arti-colo  128-novies.1,  comma  2,  delle   condizioni
          previste per il loro svolgimento in Italia.  L'informazione
          e'  fornita  prima   dell'avvio   dell'operativita'   della
          succursale o comunque entro due mesi  dalla  comunica-zione
          di cui all'art. 128-novies.1, comma 2. 
                1-sexies.  L'Organismo  verifica  il  rispetto  delle
          disposizioni  applicabili  ai  soggetti  di  cui   all'art.
          128-novies.1, comma 2. A questo fine puo': 
                  a) chiedere  loro  di  fornire  informazioni  e  di
          trasmettere atti e  documenti  secondo  le  modalita'  e  i
          termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche'  procedere
          ad audizione personale; 
                  b) effettuare ispezioni presso le  succursali  dopo
          averne informato l'autorita' competente dello Stato  membro
          di origine; 
                  c) ordinare ai soggetti che operano attraverso  una
          succursale  di  porre   termine   alla   violazione   delle
          disposizioni   previste   dagli    articoli    120-septies,
          120-octies, 120- novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2,
          120-terdecies e 120-noviesdecies,  comma  2,  del  presente
          testo unico e dell'art. 13, comma 1-bis, lettera b), numero
          1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;  se  il
          destinatario dell'ordine non pone ter-mine alla violazione,
          l'Organismo puo' adottare le ulteriori  misure  necessarie,
          compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo
          averne informato l'autorita' competente dello Stato  membro
          di origine; della misura e' data tempestiva  comunica-zione
          alla Commissione europea; 
                  d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare  alla
          struttura  organizzativa  della  succursale  le   modifiche
          necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
          cui  alla  lettera  c)  o  per   consentire   all'autorita'
          competente dello Stato membro di origine di  assicurare  il
          rispetto  delle  disposizioni   sulla   remunerazione   del
          personale; 
                  e) informare  l'autorita'  competente  dello  Stato
          membro  di  origine  della  violazione  delle  disposizioni
          previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI  diverse  da
          quelle indicate alla lettera c), commesse da  soggetti  che
          operano   attraverso   una   succursale;   se   l'autorita'
          competente dello Stato membro di origine non adotta  misure
          adeguate entro un mese dalla comunicazione  o  il  soggetto
          comunque persiste nell'agire in  modo  tale  da  mettere  a
          repentaglio gli  interessi  dei  consumatori  o  l'ordinato
          funzionamento dei  mercati,  l'Organismo  puo'  vietare  di
          intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne   informato
          l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
          misura e' data tempestiva  comunicazione  alla  Commissione
          europea e all'ABE; l'Organismo  puo'  chiedere  alla  Banca
          d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'art.  6,  comma
          4; 
                  f) procedere ai sensi  di  quanto  previ-sto  dalla
          lettera e), quando un  soggetto  che  opera  in  regime  di
          libera prestazione dei servizi ha commesso  una  violazione
          delle disposizioni previste ai sensi  del  capo  I-bis  del
          titolo VI del presente testo unico e  dell'art.  13,  comma
          1-bis, lettera b), numero 1), del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141. 1-septies. Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono  stabilite,  sentita  la
          Banca d'Italia, le  forme  e  le  modalita'  con  le  quali
          l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies. 
                2. 
                3.  E'  disposta  altresi'  la  cancellazione   dagli
          elenchi  di  cui  agli  articoli  128-quater,  comma  2,  e
          128-sexies, comma 2, nei seguenti casi: 
                  a) perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per
          l'esercizio dell'attivita'; 
                  b) inattivita' protrattasi per oltre un anno  salvo
          comprovati motivi; 
                  c) cessazione dell'attivita'. 
                3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate  ai  commi
          precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle  proprie
          attribuzioni di vigilanza, individua le  ulteriori  ipotesi
          di revoca dell'abilitazione degli intermediari del  credito
          (oppure di  cancellazione  dagli  elenchi)  per  violazioni
          gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
          VI, Capo I-bis. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono
          individuati i meccanismi  di  coordinamento  per  garantire
          l'efficiente espletamento dei procedimenti  di  irrogazione
          delle sanzioni di competenza delle Autorita'  di  vigilanza
          di settore. 
                4. L'agente in attivita' finanziaria e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
                5. In caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
                6. L'Organismo annota negli elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del  comma
          3-bis.» 
                «Art. 128-terdecies (Vigilanza della  Banca  d'Italia
          sull'Organismo).   -   1.   La   Banca   d'Italia    vigila
          sull'Organismo secondo modalita', dalla  stessa  stabilite,
          improntate a criteri di  proporzionalita'  ed  economicita'
          dell'azione di controllo e con la finalita'  di  verificare
          l'adeguatezza    delle    procedure    interne     adottate
          dall'Organismo per lo  svolgimento  dei  compiti  a  questo
          affidati. 
                2. Per le finalita' indicate al  comma  1,  la  Banca
          d'Italia puo' accedere al sistema informativo che  gestisce
          gli elenchi in forma elettronica, richiedere  all'Organismo
          la  comunicazione  periodica  di  dati  e  notizie   e   la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini  dalla  stessa  stabiliti,   effettuare   ispezioni
          nonche'  richiedere  l'esibizione  dei   documenti   e   il
          compimento   degli   atti   ritenuti    necessari    presso
          l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. 
                3. Su proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie  che  regolano  l'attivita'  dello  stesso.   Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  agli
          adempimenti necessari alla ricostituzione degli  organi  di
          gestione  e  controllo  dell'Organismo,  assicurandone   la
          continuita' operativa, se necessario  anche  attraverso  la
          nomina di un commissario. La Banca d'Italia  puo'  disporre
          la rimozione di uno  o  piu'  componenti  degli  organi  di
          gestione e controllo in  caso  di  grave  inosservanza  dei
          doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
          disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
          specifici e  di  altre  istruzioni  impartite  dalla  Banca
          d'Italia,  ovvero  in  caso  di  comprovata  inadeguatezza,
          accertata  dalla  Banca   d'Italia,   all'esercizio   delle
          funzioni cui sono preposti. 
                4.  L'Organismo  informa  tempestivamente  la   Banca
          d'Italia degli atti  e  degli  eventi  di  maggior  rilievo
          relativi all'esercizio delle proprie funzioni e  trasmette,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
          sull'attivita' svolta  nell'anno  precedente  e  sul  piano
          delle attivita' predisposto per l'anno in corso. 
                4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel  rispetto
          delle proprie competenze,  collaborano  anche  mediante  lo
          scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle
          rispettive  funzioni  e  in  particolare   per   consentire
          all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.  La
          trasmissione di informazioni all'Organismo per le  suddette
          finalita' non costituisce violazione del segreto  d'ufficio
          da parte della Banca d'Italia.» 
              - Il testo degli articoli  20,  22  e  23  del  decreto
          legislativo 13 agosto  2010,  n.  141,  recante  attuazione
          della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
          ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI  del  testo
          unico bancario (decreto legislativo n.  385  del  1993)  in
          merito alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario, degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
          mediatori creditizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4
          settembre  2010,  n.  207,  S.O.,  come  modificato   dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  20   (Contenuto   dell'autonomia   finanziaria
          dell'Organismo). - 1. Nell'ambito della  propria  autonomia
          finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i  contributi
          e le altre somme dovute dagli iscritti  e  dai  richiedenti
          l'iscrizione  negli  elenchi  degli  agenti  in   attivita'
          finanziaria e dei mediatori  creditizi,  nonche'  dai  loro
          dipendenti e  collaboratori  nella  misura  necessaria  per
          garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 
                1-bis. L'Organismo determina e riscuote i  contributi
          in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di
          cui all'art. 128-quater, comma 7, del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n.  385  e,  nel  rispetto  del  diritto
          dell'Unione europea,  dai  soggetti  di  cui  all'arti-colo
          128-novies.1, comma 2, del citato testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 385 del 1993 nonche'  dai  promotori
          finanziari iscritti nell'albo  previsto  dall'art.  31  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei  soggetti
          di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti
          nel  Registro  unico  degli  intermediari  assicurativi   e
          riassicurativi. 
                1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote  i
          contributi e le altre somme dovute  dai  soggetti  indicati
          nell'art. 17-bis, comma 1. 
                1-quater. I contributi fruiscono del medesimo  regime
          agevolato delle quote associative ai  sensi  dell'art.  148
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo,
          e sesto comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633. 
                2. La misura, le modalita' e i termini di  versamento
          dei contributi e delle altre somme  dovute  dagli  iscritti
          all'Organismo sono determinati dal  medesimo  con  delibera
          nella misura necessaria a garantire  lo  svolgimento  delle
          proprie attivita'. 
                3. Il provvedimento con cui l'Organismo  ingiunge  il
          pagamento dei contributi  dovuti  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo.  La  relativa  procedura  e'  disciplinata   con
          regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. 
                3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
          con i terzi, e' disciplinata  dal  codice  civile  e  dalle
          altre norme applicabili alle persone giuridiche di  diritto
          privato.   E'   in   ogni   caso   esclusa   l'applicazione
          all'Organismo delle norme vigenti in materia  di  contratti
          pubblici e di pubblico impiego.» 
                «Art. 22 (Gestione degli elenchi). - 1.  Gli  elenchi
          degli agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
          creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti
          in forma elettronica.  Le  eventuali  sezioni  territoriali
          degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non
          inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al  numero
          e alla distribuzione geografica degli iscritti. 
                2.   Nell'attivita'   di   gestione   degli   elenchi
          l'Organismo: 
                  a)  procede,   previa   verifica   dei   requisiti,
          all'iscrizione nei suddetti elenchi  dei  soggetti  che  ne
          facciano richiesta; 
                  b) verifica la permanenza dei  requisiti  richiesti
          per l'iscrizione; 
                  c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in
          mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione
          nelle ipotesi di cui all'art. 128-duodecies. In entrambi  i
          casi ne da' comunicazione all'interessato; 
                  d)  rilascia  gli   attestati   di   iscrizione   e
          cancellazione dagli elenchi; 
                  e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla  base
          dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'   giudiziaria,
          dalla Banca d'Italia  e  dallo  stesso  Organismo,  nonche'
          sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti. 
                3. Fermo restando quanto previsto dall'art.  23,  con
          riferimento al  procedimento  di  iscrizione,  al  fine  di
          garantire l'efficienza e la trasparenza  nell'attivita'  di
          gestione degli  elenchi,  l'Organismo  predispone  e  rende
          pubbliche le procedure adottate indicando, tra  l'altro,  i
          termini dei procedimenti di propria competenza. 
                4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico  gli
          elenchi aggiornati con modalita' idonee ad  assicurarne  la
          massima diffusione. 
                4-bis. In caso  di  cancellazione  dagli  elenchi  di
          soggetti che svolgono,  ai  sensi  dell'art.  128-novies.1,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, attivita' relative ai contratti  di
          credito disciplinati dal  capo  I-bis  del  titolo  VI  del
          medesimo testo unico  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, l'Organismo ne da' comunicazione  con  ogni  mezzo
          adeguato alle autorita' competenti degli altri Stati membri
          tempestivamente e, in  ogni  caso,  non  oltre  quattordici
          giorni dalla cancellazione.» 
                «Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La  domanda
          di iscrizione nell'elenco  prende  data  dal  giorno  della
          presentazione  ovvero,   in   caso   di   incompletezza   o
          irregolarita',  da  quello  del   completamento   o   della
          regolarizzazione. 
                2. L'Organismo, accertato il possesso dei  requisiti,
          dispone  l'iscrizione  nell'elenco,  entro  il  termine  di
          centoventi giorni dal ricevimento  della  domanda.  Qualora
          entro tale termine non sia  adottato  un  provvedimento  di
          rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 
                3. Nell'elenco degli agenti in attivita'  finanziaria
          sono indicati: 
                  a) per le persone fisiche: 
                    1) cognome e nome; 
                    2) luogo e data di nascita; 
                    3) codice fiscale; 
                    4) data di iscrizione nell'elenco; 
                    5)  domicilio  eletto  in   Italia   e   relativo
          indirizzo, nonche' il comune di  residenza  e  il  relativo
          indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 
                    6) indirizzo della casella di  posta  elettronica
          certificata; 
                    7)   eventuali   provvedimenti   di   sospensione
          cautelare ai  sensi  dell'art.  128-duodecies  del  decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti dell'iscritto, nonche' ogni  altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita'; 
                    7-bis) gli Stati membri  dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in  attivita'  finanziaria  puo'  svolgere  le
          attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
          capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  b) per le persone giuridiche: 
                    1) denominazione sociale; 
                    2) data di costituzione; 
                    3) sede legale e, se diversa dalla  sede  legale,
          la sede della direzione generale; 
                    4) data di iscrizione nell'elenco; 
                    5) indirizzo della casella di  posta  elettronica
          certificata; 
                    6)   eventuali   provvedimenti   di   sospensione
          cautelare ai  sensi  dell'art.  128-terdecies  del  decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti della societa', nonche' ogni altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
                    7)   i   nominativi   dei   dipendenti   e    dei
          collaboratori di cui l'agente in attivita'  finanziaria  si
          avvale nello svolgimento della propria attivita'. 
                    7-bis) gli Stati membri  dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in attivita' finanzia-ria puo' svolgere, anche
          senza  stabilirvi  succursali,  le  attivita'  relative  ai
          contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
          VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. 
                4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: 
                  a) denominazione sociale; 
                  b) data di costituzione; 
                  c) sede legale e, se diversa dalla sede legale,  la
          sede della direzione generale; 
                  d) data di iscrizione nell'elenco; 
                  e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
          ai sensi dell'art. 128-ter decies del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, in essere  nei  confronti  della
          societa',  nonche'  ogni  altro   provvedimento   incidente
          sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
                  f) i nominativi dei dipendenti e dei  collaboratori
          di cui il mediatore creditizio si avvale nello  svolgimento
          della propria attivita'  ai  sensi  dell'art.  128-septies,
          comma 2, e dell'art. 128-novies; 
                  f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
          certificata. 
                  f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in  cui
          il  mediatore  creditizio  puo'   svolgere,   anche   senza
          stabilirvi succursali, le attivita' relative  ai  contratti
          di credito disciplinati dal capo I-bis del  titolo  VI  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. 
                5.  Alla  data  dell'iscrizione  negli  elenchi  sono
          comunicati all'Organismo il luogo  di  conservazione  della
          documentazione e gli estremi identificativi  della  polizza
          assicurativa di cui all'art. 128-quinquies, comma 1-bis,  e
          all'art. 128-septies, comma 1-ter, del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. 
                6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro  dieci
          giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di  cui
          ai commi 3 e 4. 
                6-bis.  Nell'elenco  dei  soggetti  di  cui  all'art.
          128-novies.1, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  sono  indicate  le
          informazioni   contenute   nella   comunicazione    inviata
          dall'autorita' competente dello Stato  membro  di  origine,
          compresi almeno: 
                  a) la denominazione del soggetto; 
                  b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se  del
          caso, della succursale con sede in Italia; 
                  c) l'indirizzo, anche di posta  elettronica,  o  un
          altro recapito.».