Art. 14 
 
Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le  utenze
         con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW 
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo  1  comma
504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad  annullare,  per  il
primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022,  le  aliquote
relative agli oneri generali di sistema  applicate  alle  utenze  con
potenza disponibile pari o superiore a 16,5  kW,  anche  connesse  in
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o
di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,
relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore  dei
servizi  energetici  (GSE)  sull'apposito  conto  aperto  presso   la
tesoreria  dello  Stato  da  reimputare  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici  e  ambientali  (CSEA).  Qualora  i   versamenti   mensili
risultino  inferiori  al  fabbisogno  di  cassa  della   CSEA,   come
determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e  delle
finanze, puo' autorizzare, su richiesta della  CSEA,  il  ricorso  ad
anticipazioni della tesoreria  statale  da  estinguere  entro  il  31
dicembre 2022. 
  3. Qualora i versamenti di cui al comma 2,  effettuati  dal  GSE  a
favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro,
alla  differenza  si  provvede,  entro  l'anno  2022,   mediante   il
versamento per pari importo alla CSEA di  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati
ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto  presso
la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo  al  versamento
all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle  somme  giacenti  nella
Tesoreria  dello  Stato  sino  al  conseguimento  da  parte  di  CSEA
dell'importo spettante ai sensi del comma 2.