Art. 14
Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze
con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma
504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il
primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con
potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o
di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei
servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili
risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come
determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad
anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31
dicembre 2022.
3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a
favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro,
alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il
versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati
ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso
la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella
Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA
dell'importo spettante ai sensi del comma 2.