Art. 15 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
                      delle imprese energivore 
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh
superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento  delle  spese
sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente
utilizzata nel primo trimestre 2022. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per  l'anno
2022, si provvede: 
    a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente  utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore  dei  servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario; 
    b) quanto  a  24,11  milioni  di  euro  mediante  utilizzo  delle
maggiori  entrate   derivanti   dalla   soppressione   delle   misure
agevolative previste all'articolo 18, comma 1; 
    c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto
monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al
comma 1, risulta  inferiore  alla  spesa  indicata  al  comma  3,  la
differenza e' versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.