Art. 17 
 
   Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC 
 
  1. Al fine di accelerare  ulteriormente  i  processi  autorizzativi
degli impianti di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e
incrementare il livello  di  autosufficienza  energetica  del  Paese,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis: 
      1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I  componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno ad eccezione  dei  componenti  nominati  ai  sensi  del
quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui  al
comma 1, fino a un massimo di  sei,  possono  essere  nominati  anche
componenti della Commissione di cui al presente comma.»; 
      2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto  previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si
applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari  nell'ambito
delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.»; 
    b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il  seguente:  «2-octies.
Allo  scopo  di  consentire  l'incremento   di   operativita'   delle
Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di
un contingente massimo di quattro unita'  di  personale  del  Comando
unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
carabinieri,  che  il  Comando  medesimo  provvede  a  individuare  e
distaccare entro dieci giorni dalla  richiesta  del  Ministero  della
transizione ecologica.».