Art. 17 Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC 1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis: 1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.»; 2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.»; b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente: «2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unita' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.».