Art. 17
Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e
incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del
quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al
comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche
componenti della Commissione di cui al presente comma.»;
2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito
delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.»;
b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente: «2-octies.
Allo scopo di consentire l'incremento di operativita' delle
Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di
un contingente massimo di quattro unita' di personale del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e
distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della
transizione ecologica.».