Art. 18 
 
            Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi 
 
  1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
i numeri 4 e 14 sono soppressi. 
  2. All'articolo 22  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 2-ter e' abrogato. 
  3. All'articolo 23, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole  «sviluppo  delle  imprese»  sono
inserite le seguenti:  «,  ad  eccezione  dei  progetti  di  ricerca,
sviluppo e  innovazione  riguardanti  i  settori  del  petrolio,  del
carbone e del gas naturale».