Art. 18
Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
i numeri 4 e 14 sono soppressi.
2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
comma 2-ter e' abrogato.
3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del
carbone e del gas naturale».