Art. 6 
 
                        Titoli per l'accesso 
 
  1. Sono ammessi ai corsi  di  specializzazione  per  archivisti  di
durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, coloro  che  sono  in
possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di  laurea
di  cui  all'ordinamento  anteriore  al  decreto  del  Ministro   per
l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica del  3  novembre
1999, n. 509, previo superamento della prova  di  ammissione  di  cui
all'articolo 7. 
  2. L'ammissione ai corsi  di  formazione  e  aggiornamento  per  la
gestione documentale di durata annuale di cui all'articolo  2,  comma
2, avviene sulla base della valutazione  comparativa  dei  curricula,
inviati dagli interessati, da parte del Consiglio  didattico  di  cui
all'articolo 4. Sono presi in considerazione, in ordine di priorita',
i richiedenti l'ammissione ai corsi che siano in possesso di: 
  a) laurea specialistica o magistrale o diploma  di  laurea  di  cui
all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e
la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
  b) laurea triennale; 
  c) diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'universita'  e  la
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          reca: «Regolamento recante  norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli atenei».