Art. 6 Titoli per l'accesso 1. Sono ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, previo superamento della prova di ammissione di cui all'articolo 7. 2. L'ammissione ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di durata annuale di cui all'articolo 2, comma 2, avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula, inviati dagli interessati, da parte del Consiglio didattico di cui all'articolo 4. Sono presi in considerazione, in ordine di priorita', i richiedenti l'ammissione ai corsi che siano in possesso di: a) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b) laurea triennale; c) diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Note all'art. 6: - Il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».