Art. 7 
 
                  Modalita' di ammissione ai corsi 
                 di specializzazione per archivisti 
 
  1. Il numero degli studenti ammessi ai  corsi  di  specializzazione
per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, non
puo' superare il numero massimo determinato, annualmente, da ciascuna
delle Scuole in riferimento alle relative disponibilita' logistiche e
organizzative. 
  2. Sono ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 6, comma 1, e abbiano superato una prova  scritta
volta ad accertare il possesso delle conoscenze  di  base  in  ambito
archivistico e storico, nonche' una prova di traduzione dal latino di
un documento edito di eta' medioevale. Il superamento di  tali  prove
consente di accedere alla graduatoria di cui al comma 4. 
  3. Per la definizione del  contenuto  e  per  l'espletamento  e  la
valutazione delle prove, e' istituita  una  commissione  formata  dal
Direttore e da due docenti di ciascuna Scuola, nominati dal  medesimo
Direttore. Ai membri delle  commissioni  di  esame  non  sono  dovuti
compensi, gettoni di presenza o altre indennita' comunque denominate. 
  4.  Per  ciascuna  delle  prove  e'  attribuita  una  votazione  in
trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione  ottenuta
e' di almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni  e'
formata la graduatoria di accesso. 
  5. Gli aspiranti all'ammissione  ai  corsi  presentano  domanda  ai
Direttori delle Scuole entro il 5 settembre di ciascun anno. 
  6. Le prove di ammissione si svolgono, presso tutte le  Scuole,  il
1° ottobre di ogni anno. Se il 1° ottobre e' un  giorno  festivo,  le
prove sono posticipate al primo giorno utile successivo. 
  7. I dipendenti del Ministero della cultura, inquadrati nel profilo
professionale di funzionario  archivista,  purche'  in  possesso  dei
titoli di studio di cui all'articolo 6,  comma  1,  sono  ammessi  ai
corsi anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere le prove di
ammissione. 
  8. Gli archivisti preposti  agli  archivi  di  enti  o  istituzioni
ecclesiastiche d'interesse storico, di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000,  n.  189,  che  hanno
superato la prova di ammissione  ai  corsi  di  specializzazione  per
archivisti, possono essere ammessi ai corsi  anche  in  soprannumero,
nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 189 del 2000. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 16  maggio  2000,  n.  189,
          recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i  beni
          e le attivita' culturali e il presidente  della  Conferenza
          episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»: 
                «Art. 1 (Principi generali). - 1. Il Ministero per  i
          beni  e  le  attivita'  culturali  (di  seguito  denominato
          Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di  seguito
          denominata C.E.I.)  concordano  che  siano  considerati  di
          interesse storico,  ai  fini  della  presente  intesa,  gli
          archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in
          cui siano  conservati  documenti  di  data  anteriore  agli
          ultimi settanta anni, nonche' gli archivi  appartenenti  ai
          medesimi  enti  e  istituzioni   dichiarati   di   notevole
          interesse storico ai sensi della normativa civile vigente. 
                2. Il Ministero e la C.E.I.,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla normativa civile vigente,  concordano  anche
          sul principio per il quale i beni  culturali  di  carattere
          documentario   e   archivistico   di   interesse    storico
          appartenenti a enti  e  istituzioni  ecclesiastiche  devono
          rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione  o
          di attuale conservazione. 
                3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla
          necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze,
          ogni  possibile  intervento   per   garantire   misure   di
          sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli
          edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1. 
                4.   Per   agevolarne   la   conservazione    e    la
          consultazione, gli  archivi  di  cui  al  comma  1  vengono
          depositati, quando necessario,  presso  l'archivio  storico
          della  diocesi  competente  per  territorio.  Nel  caso  di
          soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi  delle
          parrocchie o delle  diocesi  soppresse  vengono  depositati
          presso l'archivio della parrocchia o presso quello  storico
          della diocesi cui le  medesime  vengono  ad  appartenere  a
          seguito del provvedimento  di  soppressione.  Nel  caso  di
          archivi appartenenti a istituti  di  vita  consacrata  o  a
          societa' di vita apostolica il deposito, quando necessario,
          avviene   presso   l'archivio   storico   della   provincia
          corrispondente; in mancanza di  questo,  presso  l'archivio
          storico generale o presso struttura analoga,  purche'  siti
          in territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.». 
                «Art. 3 (Interventi dello Stato). - 1.  Il  Ministero
          fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma  1,  per  il
          tramite   delle   proprie   soprintendenze   archivistiche,
          collaborazione  tecnica  e  contributi   finanziari,   alle
          condizioni previste dalle leggi vigenti, per  la  dotazione
          di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro  di
          materiale documentario, la dotazione di mezzi  di  corredo,
          nonche'  per  le   pubblicazioni   previste   da   apposite
          convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software)
          relativo a programmi  e  progetti  di  inventariazione,  la
          formazione del personale. 
                2. Al fine  di  favorire  l'accesso  agli  interventi
          indicati nel comma 1,  la  C.E.I.  predispone  un  apposito
          elenco di archivi di  interesse  storico  e  lo  trasmette,
          periodicamente  aggiornato,  al  Ministero,  il  quale   lo
          deposita presso le soprintendenze  archivistiche.  Di  tale
          elenco fanno parte anche gli archivi di  interesse  storico
          appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa'  di
          vita  apostolica,  segnalati  alla  C.E.I.  dai   superiori
          maggiori  competenti.  In  relazione  agli  interventi   da
          programmare, il Ministero  da  la  priorita'  agli  archivi
          storici  diocesani  nonche'  agli  archivi   generalizi   e
          provinciali  di  particolare   rilevanza   appartenenti   a
          istituti  di  vita  consacrata  o  a   societa'   di   vita
          apostolica. 
                3.  Gli  archivisti  ecclesiastici   possono   essere
          ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10%  dei
          posti,  alle  scuole   di   archivistica,   paleografia   e
          diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di  restauro,
          nei  casi  in  cui  sia  previsto  il  numero  chiuso.  Con
          particolari  accordi,  ove   lo   consentano   le   risorse
          disponibili, potranno essere attivati  presso  le  predette
          scuole  corsi  specificamente  destinati  agli   archivisti
          ecclesiastici,  in  collaborazione  tra   l'amministrazione
          archivistica e la C.E.I. 
                4.  Il  Ministero   si   adopera   per   l'incremento
          dell'attivita' di vigilanza sul mercato  antiquario,  anche
          tramite i competenti organi di polizia giudiziaria.  A  tal
          fine  le  autorita'  ecclesiastiche  prestano  la   propria
          collaborazione.».