Art. 7 Modalita' di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti 1. Il numero degli studenti ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' superare il numero massimo determinato, annualmente, da ciascuna delle Scuole in riferimento alle relative disponibilita' logistiche e organizzative. 2. Sono ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e abbiano superato una prova scritta volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico, nonche' una prova di traduzione dal latino di un documento edito di eta' medioevale. Il superamento di tali prove consente di accedere alla graduatoria di cui al comma 4. 3. Per la definizione del contenuto e per l'espletamento e la valutazione delle prove, e' istituita una commissione formata dal Direttore e da due docenti di ciascuna Scuola, nominati dal medesimo Direttore. Ai membri delle commissioni di esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennita' comunque denominate. 4. Per ciascuna delle prove e' attribuita una votazione in trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione ottenuta e' di almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni e' formata la graduatoria di accesso. 5. Gli aspiranti all'ammissione ai corsi presentano domanda ai Direttori delle Scuole entro il 5 settembre di ciascun anno. 6. Le prove di ammissione si svolgono, presso tutte le Scuole, il 1° ottobre di ogni anno. Se il 1° ottobre e' un giorno festivo, le prove sono posticipate al primo giorno utile successivo. 7. I dipendenti del Ministero della cultura, inquadrati nel profilo professionale di funzionario archivista, purche' in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammessi ai corsi anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere le prove di ammissione. 8. Gli archivisti preposti agli archivi di enti o istituzioni ecclesiastiche d'interesse storico, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, che hanno superato la prova di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti, possono essere ammessi ai corsi anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»: «Art. 1 (Principi generali). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonche' gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente. 2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione. 3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1. 4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purche' siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.». «Art. 3 (Interventi dello Stato). - 1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonche' per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale. 2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero da la priorita' agli archivi storici diocesani nonche' agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica. 3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I. 4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attivita' di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorita' ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.».