Art. 8 
 
                             Iscrizione 
 
  1. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2,
comma 1, e gli iscritti ai corsi di formazione di cui all'articolo 2,
comma  2,  concorrono  alle  spese   sostenute   dalle   Scuole   per
l'erogazione del servizio didattico e per i materiali didattici  loro
forniti  mediante  rimborsi  determinati  nei  relativi   bandi   dal
Direttore di ciascuna Scuola sulla base  dei  criteri  stabiliti  dal
Direttore generale Archivi. 
  2. Entro il 10 ottobre di  ogni  anno,  il  Direttore  di  ciascuna
Scuola,  sentito  il   Consiglio   didattico,   dispone   l'eventuale
iscrizione al secondo anno degli allievi che abbiano  frequentato  il
primo anno presso una Scuola di un diverso Archivio di Stato o presso
una Scuola equipollente di cui al comma  3,  anche  in  soprannumero,
nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili. 
  3. Ai fini del comma 2, sono  considerate  equipollenti  la  Scuola
vaticana  di  paleografia,  archivistica  e  diplomatica  di   durata
biennale, istituita  presso  l'Archivio  Apostolico  Vaticano,  e  le
Scuole di alta specializzazione in  archivistica  e  biblioteconomia,
con indirizzo archivistico, istituite presso le Universita' statali.