Art. 8 Iscrizione 1. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e gli iscritti ai corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 2, concorrono alle spese sostenute dalle Scuole per l'erogazione del servizio didattico e per i materiali didattici loro forniti mediante rimborsi determinati nei relativi bandi dal Direttore di ciascuna Scuola sulla base dei criteri stabiliti dal Direttore generale Archivi. 2. Entro il 10 ottobre di ogni anno, il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale iscrizione al secondo anno degli allievi che abbiano frequentato il primo anno presso una Scuola di un diverso Archivio di Stato o presso una Scuola equipollente di cui al comma 3, anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili. 3. Ai fini del comma 2, sono considerate equipollenti la Scuola vaticana di paleografia, archivistica e diplomatica di durata biennale, istituita presso l'Archivio Apostolico Vaticano, e le Scuole di alta specializzazione in archivistica e biblioteconomia, con indirizzo archivistico, istituite presso le Universita' statali.