Art. 5 
 
             Tavolo tecnico per la produzione biologica 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il  Tavolo
tecnico per la produzione biologica, di  seguito  denominato  «Tavolo
tecnico». 
  2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente  per   il   funzionamento   del   Comitato   consultivo   per
l'agricoltura biologica ed ecocompatibile,  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del
10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in  agricoltura
biologica, di cui al decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  n.  631  del  9  aprile  2013,   che   sono
contestualmente soppressi. 
  3. Il Tavolo tecnico e' costituito da tre  rappresentanti  nominati
dal  Ministro,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da   un
rappresentante  nominato   dal   Ministro   della   salute,   da   un
rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica,  da
quattro rappresentanti delle regioni e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   da   un   rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante
della  cooperazione  agricola,  da   quattro   rappresentanti   delle
organizzazioni professionali agricole a  vocazione  generale,  da  un
rappresentante   per   ciascuna   delle   associazioni   maggiormente
rappresentative  nell'ambito  della  produzione  biologica  e  da  un
rappresentante  delle   associazioni   maggiormente   rappresentative
nell'ambito   della    produzione    agricola,    agroalimentare    e
dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle
associazioni   dei   produttori   dei   mezzi   tecnici    utilizzati
nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle  associazioni
dei consumatori, da  tre  rappresentanti  della  ricerca  scientifica
applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato
dall'Istituto superiore per la ricerca e  la  protezione  ambientale,
uno  dal  Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e   l'analisi
dell'economia agraria (CREA) e  uno  da  altri  istituti  di  ricerca
pubblici, da  tre  rappresentanti  dei  distretti  biologici  di  cui
all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo.
I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e  possono
essere riconfermati. 
  4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti: 
    a) delineare gli indirizzi e le priorita' per il  Piano  d'azione
di cui  all'articolo  7,  con  particolare  attenzione  alla  ricerca
nell'ambito della produzione biologica; 
    b) esprimere pareri in merito  ai  provvedimenti  concernenti  la
produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione  europea,  con
particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano  e'
chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea; 
    c) proporre gli interventi  per  l'indirizzo  e  l'organizzazione
delle  attivita'  di  promozione  dei  prodotti  biologici,   nonche'
favorire il coordinamento tra le autorita' di cui agli articoli 3 e 4
e gli operatori, per assicurare la diffusione di  tali  prodotti  sui
mercati; 
    d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la
conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico. 
  5. Le modalita' di funzionamento del Tavolo tecnico  sono  definite
con decreto del Ministro.  Ai  partecipanti  al  Tavolo  tecnico  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.