Art. 5
Tavolo tecnico per la produzione biologica
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo
tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo
tecnico».
2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per
l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del
10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura
biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono
contestualmente soppressi.
3. Il Tavolo tecnico e' costituito da tre rappresentanti nominati
dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un
rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un
rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da
quattro rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante
della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un
rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente
rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un
rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative
nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle
associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati
nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni
dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica
applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato
dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale,
uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca
pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui
all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo.
I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) delineare gli indirizzi e le priorita' per il Piano d'azione
di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca
nell'ambito della produzione biologica;
b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la
produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con
particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano e'
chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione
delle attivita' di promozione dei prodotti biologici, nonche'
favorire il coordinamento tra le autorita' di cui agli articoli 3 e 4
e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui
mercati;
d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la
conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.
5. Le modalita' di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite
con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.