Art. 5 Tavolo tecnico per la produzione biologica 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico». 2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi. 3. Il Tavolo tecnico e' costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti: a) delineare gli indirizzi e le priorita' per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica; b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano e' chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea; c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti biologici, nonche' favorire il coordinamento tra le autorita' di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati; d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico. 5. Le modalita' di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.