Art. 10
Imprese energivore di interesse strategico
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto
consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. e'
autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo
entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto
compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in
materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia
copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata.
Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi
criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di
operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati
sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria
siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione
dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente
erogata, e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di
bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo di
150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del
ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di
Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed
attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi
di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le
intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di
ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione
dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale
di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo
periodo.».