Art. 8 
 
Rateizzazione delle bollette per i  consumi  energetici  e  Fondo  di
                            garanzia PMI 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  economici  negativi  derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le  imprese  con
sede in  Italia,  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  di  gas
naturale, possono  richiedere  ai  relativi  fornitori  con  sede  in
Italia,  la  rateizzazione  degli  importi  dovuti  per   i   consumi
energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e  giugno  2022,  per  un
numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. 
  2. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'
derivanti dai  piani  di  rateizzazione  concessi  dai  fornitori  di
energia elettrica e gas naturale con sede  in  Italia  ai  sensi  del
comma 1, SACE S.p.A., rilascia  le  proprie  garanzie  in  favore  di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali  e  di
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia,  entro
un limite massimo di impegni pari  a  9.000  milioni  di  euro,  alle
condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A.
e' autorizzata a concedere in favore delle imprese  di  assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo credito e  cauzioni  una  garanzia
pari al 90 per cento  degli  indennizzi  generati  dalle  esposizioni
relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e  gas
naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte
le imprese con  sede  in  Italia  che  presentano  un  fatturato  non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31  dicembre  2021,  del
debito risultante dalle  fatture  emesse  entro  il  30  giugno  2023
relative ai consumi energetici effettuati fino al 31  dicembre  2022,
conformemente alle modalita' declinate dallo schema  di  garanzia  di
cui all'articolo 35  del  decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle  garanzie  di
cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato  a
prima  richiesta  e  senza  regresso,  la  cui   operativita'   sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera  con  la  dovuta
diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi  sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla  verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto  dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti  dal  presente
articolo. 
  5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da  SACE
S.p.A. a  condizione  che  il  costo  dell'operazione  garantita  sia
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti  eroganti
o dalle imprese di  assicurazione  per  operazioni  con  le  medesime
caratteristiche ma prive della garanzia. 
  6. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  sono  istituite
nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020, due sezioni  speciali,  con  autonoma  evidenza
contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3,  con  una
dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e  2000
milioni di euro alimentate,  altresi',  con  le  risorse  finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto  dei  costi
di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al  netto
delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative. 
  7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  rifinanziato  per  un
importo pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022.  Alla  copertura
degli oneri in termini di saldo netto da finanziare  e  indebitamento
netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38.