Art. 8
Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di
garanzia PMI
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con
sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas
naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in
Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi
energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un
numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di
energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del
comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro
un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle
condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A.
e' autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia
pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni
relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas
naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte
le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del
debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023
relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022,
conformemente alle modalita' declinate dallo schema di garanzia di
cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di
cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta
diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente
articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE
S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti
o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo sono istituite
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza
contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una
dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000
milioni di euro alimentate, altresi', con le risorse finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi
di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto
delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' rifinanziato per un
importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura
degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento
netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.