Art. 9 
 
Cedibilita'  dei  crediti  di  imposta  riconosciuto   alle   imprese
      energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1°  marzo
2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e  delle
imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili  entro  la
data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili,  solo  per  intero,  dalle
medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di  credito
e gli altri intermediari finanziari,  senza  facolta'  di  successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo
se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari  iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64  del  predetto  testo  unico
delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  imprese  di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  comma  4,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. 
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via
telematica,  anche  avvalendosi  dei  soggetti  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di  cui  all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.