Art. 9
Cedibilita' dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese
energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle
imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la
data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle
medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.