Art. 23
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti
rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di
accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora
l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati
attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e'
soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di
dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita' con le quali
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente provvede a
dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i
prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle
accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non
risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non
direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso
irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario specifiche
modalita' di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando
la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e
l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la
Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i
quali si procede anche in mancanza del parere»;
b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le
Autorita' di bacino distrettuali».