Art. 24 
 
Potenziamento  del  sistema  di   monitoraggio   dell'efficientamento
energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance
                              dell'ENEA 
 
  1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  90,  il  comma  2-bis
dell'articolo 16 e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Al  fine  di
garantire la corretta attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3,  Investimento
2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110  per  cento  per  l'efficienza
energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,  nonche'  al  fine  di
effettuare il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo, compresa la valutazione del risparmio  energetico  da  essi
conseguito,  in  analogia  a  quanto  gia'  previsto  in  materia  di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli  edifici,
sono trasmesse per via  telematica  all'ENEA  le  informazioni  sugli
interventi effettuati. L'ENEA elabora  le  informazioni  pervenute  e
trasmette una relazione sui risultati degli interventi  al  Ministero
della transizione  ecologica,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.». 
  2. Al fine di assicurare al Ministero della  transizione  ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche  e
scientifiche correlate alla attuazione e al  monitoraggio  del  Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'ENEA  modifica  il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura  del  direttore
generale. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di  una  unita'
dirigenziale  di  livello  generale.  Per  l'istituzione  del   posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa  di
67.456 euro per l'anno 2022 e  di  202.366  euro  annui  a  decorrere
dall'anno   2023;   alla   cui   copertura   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica. 
  3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «5.  Al  Presidente  spetta   la   legale
rappresentanza dell'Agenzia.».