Art. 24
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento
energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance
dell'ENEA
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis
dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di
garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento
2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine di
effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente
articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi
conseguito, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici,
sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e
trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero
della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche e
scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore
generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di una unita'
dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa di
67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere
dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «5. Al Presidente spetta la legale
rappresentanza dell'Agenzia.».