Art. 25 
 
      Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata. 
  2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresi'
parte integrante del piano  di  gestione  dei  rifiuti  il  piano  di
gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo  e  dalla
demolizione di edifici ed  infrastrutture  a  seguito  di  un  evento
sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
su proposta del Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.».