Art. 25
Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti
1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata.
2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresi'
parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di
gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla
demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento
sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.».