Art. 27 
 
Istituzione del  Sistema  nazionale  prevenzione  salute  dai  rischi
                       ambientali e climatici 
 
  1. Allo scopo  di  migliorare  e  armonizzare  le  politiche  e  le
strategie messe in atto  dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e  croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a  rischi  ambientali  e
climatici, e' istituito il Sistema nazionale prevenzione  salute  dai
rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS». 
  2.  Il  SNPS,  mediante  l'applicazione  dell'approccio   integrato
«one-health»  nella  sua  evoluzione  «planetary  health»  e  tramite
l'adeguata interazione  con  il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,  di
seguito  «SNPA»,  concorre  al  perseguimento  degli   obiettivi   di
prevenzione primaria correlati in particolare alla  promozione  della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e  climatici,
anche  derivanti  da  cambiamenti  socio-economici,  valorizzando  le
esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili  o  in
situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e
prossimita'. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni: 
    a) identifica e valuta le  problematiche  sanitarie  associate  a
rischi ambientali e climatici, per  contribuire  alla  definizione  e
all'implementazione   di   politiche   di   prevenzione    attraverso
l'integrazione con altri settori; 
    b) favorisce l'inclusione della salute nei  processi  decisionali
che  coinvolgono  altri  settori,  anche  attraverso   attivita'   di
comunicazione istituzionale e formazione; 
    c) concorre, per i profili  di  competenza,  alla  definizione  e
all'implementazione  degli  atti  di  programmazione  in  materia  di
prevenzione e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  associati  a
priorita' di prevenzione primaria, assicurando  la  coerenza  con  le
azioni in materia di livelli essenziali  delle  prestazioni  tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132; 
    d) concorre alla  individuazione  e  allo  sviluppo  di  criteri,
metodi e sistemi di  monitoraggio  integrati,  anche  avvalendosi  di
sistemi   informativi   funzionali   all'acquisizione,   all'analisi,
all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati; 
    e) assicura il supporto alle  autorita'  competenti  nel  settore
ambientale per l'implementazione della valutazione di  impatto  sulla
salute (VIS)  nell'ambito  della  valutazione  ambientale  strategica
(VAS),   della   valutazione   di   impatto   ambientale   (VIA)    e
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). 
  4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete: 
    a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7  e  7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con  le
previsioni di cui  all'articolo  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo decreto legislativo; 
    b) le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti  di  cui
alla lettera a) tra di loro e con  le  altre  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie,  nonche'  con  gli  altri  enti  del  territorio  di
competenza, che concorrono  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
SNPS; 
    c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 
    d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di  coordinamento
e supporto tecnico-scientifico; 
    e)  il  Ministero  della  salute,  con  compiti   di   indirizzo,
programmazione,  monitoraggio,  comunicazione  istituzionale,   anche
mediante l'adozione di apposite direttive. 
  5. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e  comunque  nel  rispetto  della  tempistica   e   degli   obiettivi
individuati per il progetto di cui al  comma  8  dell'allegato  1  al
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  15  luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli  obblighi  di
comunicazione dei dati personali, anche appartenenti  alle  categorie
particolari di cui all'articolo 9 del  Regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  che  tutti  i
soggetti di cui  al  comma  4  svolgono  nell'ambito  del  SNPS,  per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute e del Ministro  della  transizione
ecologica,  da  adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati  per  il  progetto  di  cui  al  comma  8
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le  modalita'  di  interazione  del
SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione
di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri  di
efficacia,  economicita'  e  buon  andamento,  delle   modalita'   di
interazione del SNPS con il SNPA, con il  decreto  di  cui  al  primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte: 
    a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede; 
    b) due rappresentanti del  SNPS,  designati  dal  Ministro  della
salute tra i dirigenti del Ministero  e  dell'Istituto  superiore  di
sanita', con comprovate  competenze  nel  settore  della  prevenzione
sanitaria; 
    c) due rappresentanti designati dal  Ministro  della  transizione
ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del  SNPA  con  comprovate
competenze nel settore; 
    d) un rappresentante delle regioni e delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome. 
  7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita'  promosse
dalla Cabina di regia non comporta la  corresponsione  di  gettoni  o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di  spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a  carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. 
  8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si  provvede
con gli interventi  indicati,  per  il  progetto  «Salute,  Ambiente,
Biodiversita' e Clima»,  nell'allegato  1  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  15  luglio  2021,  nel  limite  delle
risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  n.  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con  le  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.