Art. 27
Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi
ambientali e climatici
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le
strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e
climatici, e' istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai
rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».
2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato
«one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite
l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la
protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di
seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di
prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici,
anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le
esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili o in
situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e
prossimita'.
3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a
rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e
all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso
l'integrazione con altri settori;
b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali
che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita' di
comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e
all'implementazione degli atti di programmazione in materia di
prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a
priorita' di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le
azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri,
metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di
sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi,
all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorita' competenti nel settore
ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla
salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica
(VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le
previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui
alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie, nonche' con gli altri enti del territorio di
competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del
SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di coordinamento
e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo,
programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche
mediante l'adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi
individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di
comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie
particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i
soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione del
SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione
di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di
efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita' di
interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della
salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di
sanita', con comprovate competenze nel settore della prevenzione
sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione
ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate
competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita' promosse
dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede
con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente,
Biodiversita' e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.