Art. 7 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1.  Per  ciascun  ambito  professionale   tecnico-scientifico,   la
commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento; e' presieduta da un  dirigente  del  Dipartimento,  con
qualifica non inferiore a viceprefetto o  a  dirigente  superiore,  e
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei  quali  almeno  uno
non  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione   dell'interno   e
individuati  tra  docenti  di  ruolo  nelle  istituzioni  scolastiche
secondarie di secondo grado o tra  professori  universitari.  Con  il
medesimo decreto e' nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento
di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che  abbia  gli
stessi requisiti del componente effettivo. Per  le  prove  di  lingua
straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue  previste
nel bando di concorso e di un esperto di  informatica.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il comma  4  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487: 
                «4. Il  presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.»