Art. 21 
 
              Maggiorazione del credito di imposta per 
                investimenti in beni immateriali 4.0 
 
  1.  Per  gli  investimenti  aventi   ad   oggetto   beni   compresi
nell'allegato  B  annesso  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2022  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
d'imposta prevista  dall'articolo  1,  comma  1058,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,7
milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58.