Art. 22 
 
                  Credito d'imposta formazione 4.0 
 
  1. Al fine di rendere piu' efficace il processo  di  trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,  con  specifico
riferimento alla qualificazione delle competenze  del  personale,  le
aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del  40  per  cento
previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per le spese di formazione del personale dipendente  finalizzate
all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50
per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate  dai
soggetti  individuati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto   e   che   i   risultati   relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze  siano
certificati secondo le modalita' stabilite con  il  medesimo  decreto
ministeriale. 
  2.   Con   riferimento   ai   progetti   di   formazione    avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure  del
credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al
35 per cento.