Art. 25 
 
Fondo  per  il  potenziamento  dell'attivita'  di  attrazione   degli
                         investimenti esteri 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e'  istituito  un  fondo  per  il  potenziamento  dell'attivita'   di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.  Il  fondo  e'  finalizzato
alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla
base delle migliori pratiche a livello internazionale, di  potenziali
investitori  strategici  esteri,  secondo  le  caratteristiche  e  le
diverse  propensioni  all'investimento  di  ciascuna   tipologia   di
investitori,  per   favorire   l'avvio,   la   crescita   ovvero   la
ricollocazione nel territorio nazionale di  insediamenti  produttivi,
nonche'  l'elaborazione  di  proposte  di  investimento  strutturate,
comprensive  di  tutti  gli   elementi   utili   ad   un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse
tipologie di investitori. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al  fine  di  garantire  il
supporto  tecnico-operativo   al   Comitato   interministeriale   per
l'attrazione degli investimenti esteri di  cui  all'articolo  30  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita
una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale
in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico  e  composta
dal personale in servizio presso il predetto  Ministero,  nei  limiti
della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. Alla segreteria  tecnica  sono  attribuiti,  tra
l'altro,  i  compiti  inerenti  alla   ricognizione   di   potenziali
investitori  strategici  esteri,  all'elaborazione  di  proposte   di
investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi,  alla
definizione di  indicatori  di  performance,  all'implementazione  di
banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di  uno  «sportello
unico»  che  accompagni  e  supporti  gli  investitori   esteri   con
riferimento a tutti  gli  adempimenti  e  alle  pratiche  utili  alla
concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione  di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in  maniera  razionale
tutte le  informazioni  utili  sulle  iniziative  e  sugli  strumenti
attivabili a supporto  dei  potenziali  investitori  esteri.  Per  le
medesime  finalita'  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con
elevate competenze e qualificazioni  professionali  in  materia,  nel
limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo  incarico  al  lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con
oneri a valere sul fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.