Art. 28 
 
        Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese 
 
  1. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo  l'articolo
14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis (Patti  territoriali  dell'alta  formazione  per  le
imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi
di studio e la  formazione  di  profili  professionali  innovativi  e
altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni  espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonche' di
migliorare  e  ampliare  l'offerta  formativa   universitaria   anche
attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono,  nell'ambito
della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali per l'alta
formazione per  le  imprese",  di  seguito  denominati  "Patti",  con
imprese ovvero enti o istituzioni  di  ricerca  pubblici  o  privati,
nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni  e  societa'
pubbliche, e' riconosciuto, per gli  anni  2022-2028,  un  contributo
complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui
20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2023 al 2025. 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  all'esito  della  valutazione  delle
proposte di Patto di cui al comma 5. 
    3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1  e'  subordinata
all'effettiva  sottoscrizione  del  Patto  tra  il   Presidente   del
Consiglio   dei   ministri   o   un   suo   delegato,   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  il   Rettore   dell'universita'
proponente,   i   Rettori   delle   altre    eventuali    universita'
sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri  soggetti  pubblici  o
privati sottoscrittori. 
    4. I Patti: 
      a)  recano  la  puntuale  indicazione  di  progetti  volti,  in
particolare, a promuovere l'offerta formativa di  corsi  universitari
finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a carattere
innovativo, necessarie allo  sviluppo  delle  potenzialita'  e  della
competitivita' dei settori e delle filiere in  cui  sussiste  mancata
corrispondenza tra domanda  e  offerta  di  lavoro,  con  particolare
riferimento alle discipline STEM - Science,  Technology,  Engineering
and Mathematics, anche integrate con altre discipline  umanistiche  e
sociali. I progetti possono altresi'  prevedere  iniziative  volte  a
sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la  loro
formazione continua, nel  quadro  dell'apprendimento  permanente  per
tutto  il  corso  della  vita,  e  a  promuovere   il   trasferimento
tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese; 
      b) sono corredati dal  cronoprogramma  di  realizzazione  delle
fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale  e  prevedono  la
revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in  caso  di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti,  ferme  restando  le
obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022,  il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali; 
      c)   indicano   le   risorse   finanziarie    per    provvedere
all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili  nei
bilanci delle universita' e quelle eventualmente a carico degli altri
soggetti pubblici o privati sottoscrittori; 
      d) assicurano la  complementarita'  dei  relativi  contenuti  e
obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o
in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, e possono recare misure  per  potenziare  i  processi  di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; 
      e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione,  la  stipula  di
accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni  delle
stesse e il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o  la
federazione, anche limitatamente ad alcuni  settori  di  attivita'  o
strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi dell'articolo  3
della medesima legge n. 240 del 2010. 
    5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita' interessate
e valutati da una commissione nominata dal Ministro  dell'universita'
e della ricerca e  composta  da  cinque  membri,  due  designati  dal
Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   e   tre   designati,
rispettivamente, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello  sviluppo
economico. Ai componenti della  commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
    6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno sede in
regioni  che  presentano  parametri  inferiori  rispetto  alla  media
nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri: 
      a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella
regione interessata dal Patto; 
      b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea; 
      c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza
sul totale dei  laureati  residenti  nella  regione  interessata  dal
Patto. 
    7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto  di  cui  al
comma 5, la commissione tiene conto della  capacita'  dei  Patti,  in
relazione alle discipline per  le  quali  e'  proposto  l'ampliamento
dell'offerta formativa e con  priorita'  per  le  discipline  STEM  -
Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate  con
altre  discipline  umanistiche  e  sociali,  di  colmare   i   divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui  al  comma  6,
nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive connesse  alle
discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento
statale i progetti che prevedono la federazione, anche  limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o  strutture,  ovvero  la  fusione  di
atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010. 
    8. La verifica dell'attuazione del Patto, il  monitoraggio  delle
misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi  sono  effettuati
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.   Il   Ministero
verifica,  in  particolare,  l'effettivo  incremento  del  numero  di
studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione
dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche  in  relazione
al  tempo  intercorso  dalla   laurea,   nonche'   alla   rispondenza
dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto  alle  esigenze  del
mercato del lavoro e all'innalzamento della qualita' della formazione
e della relativa attivita' di  ricerca.  Il  mancato  rispetto  degli
obiettivi e' valutato dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
anche  tramite  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), ai  fini  della  distribuzione
delle  risorse  pubbliche  destinate  alle   universita'   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 4  e  5,  della  legge  n.  240  del  2010,  e
determina, altresi', la revoca del contributo statale nei casi di cui
al  comma  4,  lettera  b).  I  contributi  revocati  possono  essere
destinati ad altri Patti con le modalita' di cui al comma 2. 
    9. In sede di  prima  applicazione,  le  universita'  interessate
definiscono e propongono i Patti entro il  15  settembre  2022  e  la
relativa procedura di valutazione di cui  al  comma  5  si  esaurisce
entro il 15 novembre 2022.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.