Art. 15 
 
                    Eleggibilita' dei magistrati 
 
  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari  non
sono  eleggibili  alla  carica  di  membro  del  Parlamento   europeo
spettante all'Italia, di  senatore  o  di  deputato  o  a  quella  di
presidente della  giunta  regionale,  di  consigliere  regionale,  di
presidente delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  di
consigliere provinciale nelle medesime province autonome se  prestano
servizio, o lo hanno prestato nei tre  anni  precedenti  la  data  di
accettazione della candidatura, presso sedi o uffici  giudiziari  con
competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella  quale
e' compresa la circoscrizione elettorale. Essi  non  sono,  altresi',
eleggibili alla carica  di  sindaco  o  di  consigliere  comunale  se
prestano servizio, o lo hanno prestato nei  tre  anni  precedenti  la
data  di  accettazione  della  candidatura,  presso  sedi  o   uffici
giudiziari con  competenza  ricadente,  in  tutto  o  in  parte,  nel
territorio della provincia  in  cui  e'  compreso  il  comune,  o  in
province limitrofe. Le disposi-zioni del primo periodo  si  applicano
anche   per   l'assunzione   dell'incarico   di   assessore   e    di
sottosegretario regionale. Le disposizioni  del  secondo  periodo  si
applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati
in servizio da almeno tre anni presso le  giurisdizioni  superiori  o
presso uffici giudiziari  con  competenza  territoriale  a  carattere
nazionale.  Per  gli  altri  magistrati   in   servizio   presso   le
giurisdizioni superiori o presso  uffici  giudiziari  con  competenza
territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si  ha
riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in  cui  hanno  prestato
servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori  o
presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a  carattere
nazionale. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai  magistrati
collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha  riguardo  alla
sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato  servizio  prima
del collocamento fuori ruolo. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  non  sono  in  ogni
caso eleggibili i magistrati che,  all'atto  dell'accettazione  della
candidatura, non siano in aspettativa senza assegni. 
  5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1
se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono  componenti  del
Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei  due  anni
precedenti.