Art. 16 
 
 Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale 
 
  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari  non
possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri,
di  Vicepresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  Ministro,  di
Viceministro,  di  Sottosegretario  di  Stato,   di   sottosegretario
regionale  e  di  assessore  regionale  o   comunale   se,   all'atto
dell'assunzione dell'incarico,  non  sono  collocati  in  aspettativa
senza assegni.