Art. 18 
 
    Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti 
 
  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari  in
aspettativa, esclusi  quelli  in  servizio  presso  le  giurisdizioni
superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza  territoriale
a carattere nazionale, candidatisi  ma  non  eletti  alla  carica  di
parlamentare  nazionale  o  europeo,  di  consigliere   regionale   o
provinciale nelle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di
sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione
degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in
ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto  o  in
parte sul territorio di una regione compresa  in  tutto  o  in  parte
nella  circoscrizione  elettorale  in   cui   hanno   presentato   la
candidatura, ne' possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione
a un ufficio ubicato nella  regione  nel  cui  territorio  ricade  il
distretto  nel  quale  esercitavano  le  funzioni  al  momento  della
candidatura. 
  2.  I  magistrati  di  cui  al  comma  1  in  servizio  presso   le
giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza
territoriale a carattere nazionale,  candidatisi  ma  non  eletti,  a
seguito del ricollocamento in ruolo  sono  destinati  dai  rispettivi
organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non  direttamente
giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti,  senza  che  derivino
posizioni soprannumerarie. 
  3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 e' disposto  con
divieto di esercizio  delle  funzioni  di  giudice  per  le  indagini
preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e  con
divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi. 
  4. I limiti e i divieti di cui ai commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione
della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  quanto
previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo   1957,   n.   361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati): 
                «Art. 8. - T.U. 5 febbraio  1948,  n.  26,  (art.  6,
          lett. g. e legge 16 maggio 1956,  n.  493,  art.  3).  -  I
          magistrati,  esclusi   quelli   in   servizio   presso   le
          giurisdizioni superiori,  anche  in  caso  di  scioglimento
          anticipato  della  Camera  dei  deputati  e   di   elezioni
          suppletive,  non  sono  eleggibili   nelle   circoscrizioni
          sottoposte, in tutto o in parte, alla  giurisdizione  degli
          uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i  quali
          hanno esercitato le loro funzioni in  un  periodo  compreso
          nei sei mesi antecedenti  la  data  di  accettazione  della
          candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se,  all'atto
          dell'accettazione della  candidatura,  non  si  trovino  in
          aspettativa. 
                I magistrati che sono  stati  candidati  e  non  sono
          stati eletti non  possono  esercitare  per  un  periodo  di
          cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione  nel  cui
          ambito si sono svolte le elezioni.».