Art. 19 
 
Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione  di  mandati
                              elettivi 
 
  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari  che
hanno ricoperto la carica di parlamentare  nazionale  o  europeo,  di
consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, di  presidente  delle  giunte  delle  regioni  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere
comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano  gia'  maturato
l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo,
presso  il  Ministero   di   appartenenza   o,   per   i   magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi
organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non  direttamente
giurisdizionali, ne' giudicanti ne'  requirenti,  fermo  restando  il
rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a  tali
specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione  di  diversi  incarichi
fuori  ruolo  presso  l'Avvocatura  dello  Stato   o   presso   altre
amministrazioni senza che ne derivino posizioni  soprannumerarie.  In
caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente  comma,  nella
dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero
di posti equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario,  fino  alla
cessazione  dall'impiego.  Il  trattamento  economico  spettante   ai
magistrati   di   cui   al   secondo   periodo   resta    a    carico
dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri. 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle  cariche
di cui al comma 1 assunte dopo la data di  entrata  in  vigore  della
presente legge.