Art. 20 
 
Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi  apicali  e  di
                  incarichi di governo non elettivi 
 
  1. I magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari
collocati fuori ruolo per l'assunzione di  incarichi  di  capo  e  di
vice-capo dell'ufficio di gabinetto,  di  Segretario  generale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo  e  di
vice-capo di dipartimento presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e i  Ministeri,  nonche'  presso  i  consigli  e  le  giunte
regionali, per un  periodo  di  un  anno  decorrente  dalla  data  di
cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non
apicale, presso il Ministero di appartenenza  o  presso  l'Avvocatura
dello Stato o presso altre  amministrazioni  senza  che  ne  derivino
posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi  e
contabili, presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  In
alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai
rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento  di  attivita'  non
giurisdizionali, ne' giudicanti ne'  requirenti,  fermo  restando  il
rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a  tali
specifiche  funzioni.  Per  un  ulteriore  periodo  di  tre  anni   i
magistrati di cui al primo periodo  non  possono  assumere  incarichi
direttivi e semidirettivi. 
  2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non
eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del  Governo,  di
assessore nelle giunte delle regioni o  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato,
qualora  non  abbiano  gia'  maturato  l'eta'  per  il  pensionamento
obbligatorio, sono collocati  fuori  ruolo  presso  il  Ministero  di
appartenenza o, per i magistrati amministrativi e  contabili,  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati  in
ruolo  e  destinati  dai  rispettivi  organi  di   autogoverno   allo
svolgimento  di  attivita'  non  direttamente  giurisdizionali,   ne'
giudicanti ne' requirenti, fermo restando  il  rispetto  delle  norme
ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche  funzioni,
fatta salva l'assunzione di  incarichi  diversi  fuori  ruolo  presso
l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che  ne
derivino posizioni soprannumerarie. In  caso  di  collocamento  fuori
ruolo ai sensi del presente comma,  nella  dotazione  organica  della
magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal
punto di vista finanziario, fino  alla  cessazione  dall'impiego.  Il
trattamento economico spettante  ai  magistrati  di  cui  al  secondo
periodo resta a carico  dell'amministrazione  di  appartenenza  senza
nuovi o maggiori oneri. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei  casi
in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data
dell'assunzione,  salvo  che  la  cessazione  consegua  a  dimissioni
volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza,  da  motivi  di
salute o da altra giustificata ragione. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli
incarichi ivi previsti assunti dopo la  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.