Art. 12 
 
 
         Modifica della disciplina in materia di esterometro 
 
  1. L'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti  passivi
di cui al  comma  3  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia  delle
entrate i dati relativi alle operazioni di  cessione  di  beni  e  di
prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti  non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per  le  quali  e'
stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali  siano  state
emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita'  indicate
nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro
5.000 per ogni singola operazione, relative ad  acquisti  di  beni  e
servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi
degli articoli da 7 a  7-octies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  trasmissione  telematica  e'
effettuata trimestralmente entro  la  fine  del  mese  successivo  al
trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni  effettuate
a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui  al  primo  periodo  sono
trasmessi telematicamente  utilizzando  il  Sistema  di  interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento  alle  medesime
operazioni: 
    a) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel  territorio  dello
Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o  dei
documenti che ne certificano i corrispettivi; 
    b) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
ricevute da soggetti non stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  e'
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a  quello
di  ricevimento  del  documento   comprovante   l'operazione   o   di
effettuazione dell'operazione.».