Art. 10 
 
                  Criteri di adeguata composizione 
                       collettiva degli organi 
 
  1. In aggiunta  ai  requisiti  di  professionalita'  e  ai  criteri
competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7 a 9, la
composizione degli organi di amministrazione e controllo deve  essere
adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e  la
dialettica  interna  agli  organi;  favorire   l'emersione   di   una
pluralita'  di  approcci  e  prospettive  nell'analisi  dei  temi   e
nell'assunzione di decisioni;  supportare  efficacemente  i  processi
aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attivita' e
dei rischi, controllo sull'operato dell'alta direzione;  tener  conto
dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione
dell'impresa. 
  2. E' presa in considerazione, a questi  fini,  la  presenza  negli
organi di amministrazione e controllo di esponenti: 
    a) diversificati in termini di eta', genere, durata di permanenza
nell'incarico  e,  limitatamente  alle  imprese  operanti   in   modo
significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli
esponenti; 
    b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a
realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1; 
    c) adeguati,  nel  numero,  ad  assicurare  funzionalita'  e  non
pletoricita' dell'organo. 
  3. Con riguardo alla diversita' di genere, di cui alla  lettera  a)
del comma 2, fatte salve le previsioni  di  legge,  negli  organi  di
amministrazione e di controllo, il numero dei componenti  del  genere
meno rappresentato e' pari almeno al  33  per  cento  dei  componenti
dell'organo. Per il modello dualistico si  fa  riferimento  anche  al
consiglio di gestione. Nel modello  monistico  la  quota  si  applica
distintamente  al  consiglio  di  amministrazione,   al   netto   dei
componenti per il controllo sulla gestione,  e  al  comitato  per  il
controllo sulla gestione. 
  4.   Nell'organo   amministrativo   e   nei    relativi    comitati
endo-consiliari e' assicurata la presenza di una quota  di  esponenti
in possesso dei requisiti di indipendenza  di  cui  all'articolo  12.
L'ammontare della quota e' definito - nel  rispetto  dei  criteri  di
proporzionalita'  - dalle  disposizioni  dell'IVASS  in  materia   di
governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice. 
  5. Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi indicati al comma  1
si tiene conto, tra  l'altro,  della  forma  giuridica  dell'impresa,
della tipologia di attivita' svolta,  della  struttura  proprietaria,
dell'appartenenza ad un gruppo di cui all'articolo 210-ter,  comma  2
del Codice, dei vincoli che discendono da  disposizioni  di  legge  e
regolamentari sulla composizione degli organi. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  l'articolo  210-ter,  comma   2   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.