Art. 11 
 
               Valutazione dell'adeguata composizione 
                       collettiva degli organi 
 
  1.   Ciascun   organo   identifica   preventivamente   la   propria
composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi
indicati nell'articolo 10 e verifica successivamente  la  rispondenza
tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. 
  2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie
a colmarle, tra le quali: 
    a) modificare gli  specifici  compiti  e  ruoli  attribuiti  agli
esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in  modo  coerente  con
gli obiettivi indicati nell'articolo 10; 
    b) definire e attuare idonei piani di formazione. 
  3. Se le misure di cui al comma 2 non sono  idonee  a  ripristinare
un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula
all'assemblea (o ad  altro  organo  cui  competono  le  nomine  degli
esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.