Art. 8 
 
           Requisiti di professionalita' per i componenti 
                       del collegio sindacale 
 
  1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono  in  numero  di
tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se  questi  sono  in  numero
superiore a tre e,  in  entrambi  i  casi,  almeno  uno  dei  sindaci
supplenti sono scelti tra gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
legali che abbiano esercitato l'attivita'  di  revisione  legale  dei
conti per un periodo non inferiore a tre anni. 
  2. Gli altri componenti del  collegio  sindacale  sono  scelti  fra
persone  che  abbiano  esercitato  per   almeno   tre   anni,   anche
alternativamente,  l'attivita'  di  revisione  legale  o  una   delle
attivita' di cui all'articolo 7, comma 2. 
  3. Il Presidente del collegio sindacale e' scelto tra le persone di
cui al comma 1 o al comma  2  che  abbiano  maturato  una  esperienza
professionale di almeno due anni in piu' rispetto a quella  richiesta
dai medesimi commi. 
  4. Ai  fini  della  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  ai  commi
precedenti, per i sindaci che non  sono  iscritti  nel  registro  dei
revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei
venti  anni  precedenti  all'assunzione   dell'incarico;   esperienze
maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il  solo
periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.