Art. 9 
 
               Criteri di competenza per gli esponenti 
                         e loro valutazione 
 
  1. In  aggiunta  ai  requisiti  di  professionalita'  di  cui  agli
articoli 7 e 8, gli esponenti soddisfano criteri di competenza  volti
a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico, considerando i
compiti  inerenti  al  ruolo  ricoperto  nonche'  le  caratteristiche
dimensionali, di rischiosita' e complessita' operativa  dell'impresa.
Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica  -
acquisita attraverso gli studi  e  la  formazione  -  e  l'esperienza
pratica,  conseguita  nello  svolgimento  di   attivita'   lavorative
precedenti o in corso. 
  2. Il criterio e' valutato dall'organo competente, che: 
    a) prende in considerazione la conoscenza teorica e  l'esperienza
pratica posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti: 
      1) mercati finanziari; 
      2)  regolamentazione  nel  settore  assicurativo,  bancario   e
finanziario; 
      3) indirizzi e programmazione strategica; 
      4) assetti organizzativi e di governo societari; 
      5)   gestione   dei   rischi   (individuazione,    valutazione,
monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali  tipologie  di
rischio di un'impresa, incluse le responsabilita'  dell'esponente  in
tali processi); 
      6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 
      7) attivita' e prodotti assicurativi, bancari e finanziari; 
      8) scienze statistiche ed attuariali; 
      9) informativa contabile e finanziaria; 
      10) tecnologia informatica; 
    b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza  pratica  sub
a) e' idonea rispetto a: 
      1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e  alle
eventuali  deleghe  o  attribuzioni  specifiche,   ivi   inclusa   la
partecipazione a comitati; 
      2) le caratteristiche dell'impresa e  del  gruppo  a  cui  essa
eventualmente appartiene, in termini,  tra  l'altro,  di  dimensioni,
complessita', tipologia delle attivita' svolte e dei rischi connessi,
mercati di riferimento, paesi in cui opera, in  coerenza  con  quanto
previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS,  emanate  ai  sensi
dell'articolo 30 del Codice in materia di governo societario. 
  3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione e'
valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento,  indirizzo  o
gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace  svolgimento
delle sue funzioni  di  coordinamento  e  indirizzo  dei  lavori  del
consiglio, di promozione del suo  adeguato  funzionamento,  anche  in
termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e
stimolo alla dialettica interna,  nonche'  di  adeguata  composizione
complessiva dell'organo. 
  4. La valutazione prevista dal presente articolo puo' essere omessa
per gli esponenti  in  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'
previsti dagli articoli 7, 8 e 20, quando essi sono maturati per  una
durata almeno pari a quella prevista  nell'«Allegato  A  - Condizioni
per l'applicazione della deroga» al presente decreto. 
  5.  Il  criterio  di  competenza  non  e'  soddisfatto  quando   le
informazioni  acquisite  in  ordine   alla   conoscenza   teorica   e
all'esperienza  pratica  delineano  un  quadro   grave,   preciso   e
concordante sull'inidoneita' dell'esponente a  ricoprire  l'incarico.
In caso di specifiche e limitate carenze,  l'organo  competente  puo'
adottare misure necessarie a colmarle. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.