Art. 10 
 
                   Comitato nazionale ITS Academy 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'istruzione,  il  Comitato
nazionale ITS Academy per  l'istruzione  tecnologica  superiore,  con
compiti di consulenza e  proposta,  nonche'  di  consultazione  delle
associazioni di rappresentanza delle  imprese,  delle  organizzazioni
datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS  Academy
al fine di  raccogliere  elementi  sui  nuovi  fabbisogni  di  figure
professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. 
  2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare: 
    a)  le  linee  generali  di  indirizzo  dei  piani  triennali  di
programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni; 
    b) le direttrici per il consolidamento,  il  potenziamento  e  lo
sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione
tecnologica  superiore,  soprattutto   ai   fini   del   riequilibrio
dell'offerta formativa professionalizzante  sul  territorio  e  della
promozione di una maggiore inclusione di genere; 
    c) l'aggiornamento, con  cadenza  almeno  triennale,  delle  aree
tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area,  nonche'
le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi  di  istruzione,
formazione   e   lavoro   per    la    diffusione    della    cultura
tecnico-scientifica; 
    d) la promozione di  percorsi  formativi  degli  ITS  Academy  in
specifici ambiti territoriali o in  ulteriori  ambiti  tecnologici  e
strategici, al fine di garantire un'omogenea  presenza  su  tutto  il
territorio nazionale; 
    e)  criteri  e  modalita'  per  la  costituzione  delle  Reti  di
coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9,  comma
2, nonche' per la promozione di forme di raccordo tra ITS  Academy  e
reti di innovazione a livello territoriale; 
    f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa  con  le
regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna
area tecnologica  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e  di  campus
multisettoriali  tra  ITS  Academy  di  aree  tecnologiche  e  ambiti
diversi. 
  3. Con appositi decreti del Ministro  dell'istruzione  adottati  ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti  negli
ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui  all'articolo
9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato  nazionale  ITS
Academy. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale
ITS Academy e' composto da dodici membri indicati: uno dal  Ministero
dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero  dello
sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle  finanze,
uno dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della  cultura,  uno
dal Ministero della salute,  uno  dal  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca,  uno  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, uno dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno  dal
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  5. Ai  lavori  del  Comitato  nazionale  ITS  Academy  partecipano,
secondo criteri e modalita' definiti  con  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione di cui  al  comma  8,  rappresentanti  delle  regioni
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
  6.  Ai  lavori  del  Comitato   nazionale   ITS   Academy   possono
partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy. 
  7. Il Comitato nazionale ITS Academy  si  avvale  della  consulenza
tecnica dell'Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per  le  politiche
attive del lavoro (ANPAL) e  dell'Istituto  nazionale  per  l'analisi
delle politiche pubbliche (INAPP). 
  8. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  adottato  ai  sensi
dell'articolo 14,  comma  6,  sono  stabilite  le  modalita'  per  la
costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale  ITS  Academy.
Per la partecipazione  alle  attivita'  del  Comitato  nazionale  ITS
Academy non  spettano  compensi,  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  9.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
pubbliche interessate provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.