Art. 11 
 
                      Sistema di finanziamento 
 
  1. Allo scopo di promuovere, consolidare e  sviluppare  il  Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e
di  riequilibrare   la   relativa   offerta   formativa   a   livello
territoriale, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente: 
    a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di
cui al capo II al fine di incrementarne significativamente  l'offerta
formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento  della
missione di cui all'articolo 2. A  questo  fine,  il  Fondo  finanzia
anche interventi per dotare gli ITS  Academy  di  nuove  sedi  e  per
potenziare  i  laboratori  e   le   infrastrutture   tecnologicamente
avanzate, comprese quelle per la formazione a  distanza,  utilizzati,
anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy; 
    b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei  giovani
e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3; 
    c) l'anagrafe degli  studenti,  la  banca  dati  nazionale  e  il
sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13; 
    d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); 
    e) le misure adottate  sulla  base  dell'articolo  10,  comma  2,
lettera b). 
  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'  pari  a  48.355.436
euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  l'istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della
legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Per  concorrere  al  raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1, una quota  del  Fondo  di  cui  al
medesimo comma 1 e' destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi
negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai  percorsi  formativi
di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria
a carattere professionalizzante. 
  4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c),  e'  riservata
una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al  5  per  cento
delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo  e  per
quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non  inferiore  al  3
per cento delle risorse stesse. 
  5. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  sono  utilizzate
nell'ambito di  un  programma  triennale  definito  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
Il decreto di cui al primo periodo e' adottato  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari,  le  quali  si  esprimono  entro
trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso
il termine senza che i pareri siano stati espressi, il  decreto  puo'
essere comunque adottato. In sede di prima applicazione,  il  decreto
di cui al presente comma e' adottato entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  6. I criteri e le modalita' per la ripartizione delle  risorse  del
Fondo di cui al comma  1  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli
iscritti  ai  percorsi  formativi  e  tenendo  conto  del  numero  di
diplomati nel triennio precedente. Le  risorse  sono  assegnate  alle
regioni, che  le  riversano  alle  fondazioni  che  abbiano  ottenuto
l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse  nei  piani
territoriali regionali. 
  7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione  a
valere sul Fondo di cui al comma 1  sono  assegnate,  in  misura  non
inferiore al 30 per cento del  loro  ammontare,  a  titolo  di  quota
premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di
occupazione, coerente con il percorso formativo  svolto,  al  termine
dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma  in
relazione ai percorsi attivati con riferimento  alla  fine  dell'anno
precedente a quello del finanziamento,  nonche'  dell'attivazione  di
percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali  di
cui al primo periodo e' assegnata, fino  al  5  per  cento  del  loro
ammontare  complessivo,  tenendo  conto  del  numero  di  studentesse
iscritte e di quelle  diplomate.  Un'ulteriore  quota  delle  risorse
premiali di cui al primo periodo e' assegnata, fino al 10  per  cento
del loro ammontare complessivo, per la promozione e il  sostegno  dei
campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma
2, lettera f), e di  forme  di  coordinamento  e  collaborazione  tra
fondazioni. 
  8. Resta fermo per le  regioni  l'obbligo  di  cofinanziamento  dei
piani triennali di attivita' degli ITS Academy per almeno il  30  per
cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal  fine  le
regioni  comunicano  al  Ministero  dell'istruzione   l'importo   del
cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui  le
risorse si riferiscono. 
  9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS
Academy  possono  avvalersi  anche  di  altre  risorse  conferite  da
soggetti pubblici e privati. 
  10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy
esercita il controllo sull'amministrazione  della  fondazione  e  sul
corretto utilizzo delle risorse ricevute  dalla  fondazione,  secondo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 8. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il comma 875 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».
          (Legge finanziaria 2007), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2006, n. 296, S.O.: 
                «875.  Al  fine  di  assicurare  una  piu'   efficace
          utilizzazione   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'attuazione degli interventi di cui  al  comma  631,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
          tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
          euro 14 milioni dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
          le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le  aree
          sottoutilizzate,    per    progetti    finalizzati     alla
          realizzazione   dell'istruzione   e   formazione    tecnica
          superiore, con l'obiettivo  di  migliorare  l'occupabilita'
          dei  giovani  che  hanno  concluso  il  secondo  ciclo   di
          istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
          del Fondo per l'istruzione e formazione  tecnica  superiore
          e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,  svolti
          dagli istituti tecnici superiori.»