Art. 23 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289,
recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti  abilitati  ad
effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi  e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
dei comuni, da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  53,  comma  1,  del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446»  e  il  decreto  del
Ministro  delle  finanze  9  marzo  2000,  n.  89,   concernente   il
«Regolamento recante norme relative alla commissione per la  gestione
dell'albo  dei  soggetti  abilitati  ad   effettuare   attivita'   di
liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di  riscossione
dei tributi e di altre  entrate  delle  province  e  dei  comuni,  da
adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati. 
  2. Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto  n.
289  del  2000  continuano  a  produrre  effetti  anche   a   seguito
dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli   iscritti
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del  presente
regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo  47
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in
cui  attestano  l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dal   presente
regolamento per l'iscrizione nell'albo. 
  3. I membri della  Commissione  nominati  a  norma  del  menzionato
decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica  fino  alla  nomina  della
Commissione di cui al precedente articolo 19, effettuata con  decreto
da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del  presente
regolamento.