Art. 23 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati. 2. Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo. 3. I membri della Commissione nominati a norma del menzionato decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica fino alla nomina della Commissione di cui al precedente articolo 19, effettuata con decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.