Art. 10 
 
  Transizione a forme di lavoro piu' prevedibili, sicure e stabili 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  piu'  favorevoli  gia'  previste
dalla  legislazione  vigente,  il  lavoratore  che   abbia   maturato
un'anzianita' di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso datore di
lavoro o committente e che abbia completato  l'eventuale  periodo  di
prova, puo' chiedere che gli venga riconosciuta una forma  di  lavoro
con condizioni piu' prevedibili, sicure e stabili, se disponibile. 
  2.  Il  lavoratore  che  abbia  ricevuto  risposta  negativa   puo'
presentare una nuova richiesta dopo che siano  trascorsi  almeno  sei
mesi dalla precedente. 
  3. La  facolta'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  a
condizione che  il  lavoratore  manifesti  per  iscritto  la  propria
volonta' al datore di lavoro o al committente. 
  4. Entro un mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro
o il committente forniscono risposta scritta  motivata.  In  caso  di
richiesta reiterata da parte del lavoratore di analogo contenuto,  le
persone fisiche in qualita' di datori di  lavoro  o  le  imprese  che
occupano fino a cinquanta  dipendenti  possono  rispondere  in  forma
orale  qualora  la  motivazione  della  risposta  rimanga   invariata
rispetto alla precedente. 
  5.  Le  previsioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
lavoratori  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni,   ai
lavoratori marittimi e del  settore  della  pesca  ed  ai  lavoratori
domestici.