Art. 11 
 
                       Formazione obbligatoria 
 
  1. Quando il datore di lavoro  e'  tenuto,  secondo  previsioni  di
legge  o  di  contratto  individuale  o  collettivo,  a  erogare   ai
lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui  sono
impiegati, tale formazione, da  garantire  gratuitamente  a  tutti  i
lavoratori, va considerata come orario di lavoro  e,  ove  possibile,
deve svolgersi durante lo stesso. 
  2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  non  riguarda  la  formazione
professionale o la formazione necessaria al lavoratore per  ottenere,
mantenere o rinnovare  una  qualifica  professionale,  salvo  che  il
datore di lavoro non sia tenuto a fornirla  secondo  la  legge  o  la
contrattazione collettiva. 
  3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e  37  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  36  e  37  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                «Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1. Il datore
          di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva  una
          adeguata informazione: 
                  a) sui rischi per la salute e sicurezza sul  lavoro
          connessi alla attivita' della impresa in generale; 
                  b)  sulle  procedure  che   riguardano   il   primo
          soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
          lavoro; 
                  c) sui  nominativi  dei  lavoratori  incaricati  di
          applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
                  d) sui nominativi del responsabile e degli  addetti
          del servizio di  prevenzione  e  protezione  e  del  medico
          competente. 
                2. Il datore di lavoro  provvede  altresi'  affinche'
          ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
                  a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia; 
                  b) sui pericoli connessi all'uso delle  sostanze  e
          delle miscele pericolose sulla base delle schede  dei  dati
          di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
          di buona tecnica; 
                  c) sulle misure e  le  attivita'  di  protezione  e
          prevenzione adottate. 
                3. Il datore di lavoro fornisce  le  informazioni  di
          cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b)  e
          c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 
                4.  Il  contenuto  della  informazione  deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro  di  acquisire  le   relative   conoscenze.   Ove   la
          informazione riguardi lavoratori  immigrati,  essa  avviene
          previa verifica della comprensione della lingua  utilizzata
          nel percorso informativo.» 
                «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro
          rappresentanti). - 1. Il  datore  di  lavoro  assicura  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in materia di salute e sicurezza,  anche  rispetto
          alle conoscenze linguistiche, con  particolare  riferimento
          a: 
                  a)  concetti  di   rischio,   danno,   prevenzione,
          protezione,  organizzazione  della  prevenzione  aziendale,
          diritti e doveri dei vari  soggetti  aziendali,  organi  di
          vigilanza, controllo, assistenza; 
                  b) rischi riferiti alle  mansioni  e  ai  possibili
          danni e alle conseguenti misure e procedure di  prevenzione
          e protezione  caratteristici  del  settore  o  comparto  di
          appartenenza dell'azienda. 
                2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
          2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
          rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del
          presente decreto in  materia  di  formazione,  in  modo  da
          garantire: 
                  a) l'individuazione  della  durata,  dei  contenuti
          minimi e delle modalita' della  formazione  obbligatoria  a
          carico del datore di lavoro; 
                  b) l'individuazione delle modalita' della  verifica
          finale di apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di
          tutti i percorsi formativi e di  aggiornamento  obbligatori
          in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle
          modalita' delle verifiche  di  efficacia  della  formazione
          durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
                3.  Il  datore  di  lavoro  assicura,  altresi',  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
          presente  decreto  successivi  al  I.  Ferme  restando   le
          disposizioni gia' in vigore in materia,  la  formazione  di
          cui al periodo che precede e' definita  mediante  l'accordo
          di cui al comma 2. 
                4. La formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione: 
                  a) della costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
                  b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
                  c) della  introduzione  di  nuove  attrezzature  di
          lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze  e  miscele
          pericolose . 
                5.  L'addestramento  viene  effettuato   da   persona
          esperta e sul luogo  di  lavoro.  L'addestramento  consiste
          nella prova pratica, per l'uso corretto e in  sicurezza  di
          attrezzature, macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,
          anche di protezione individuale; l'addestramento  consiste,
          inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di
          lavoro  in  sicurezza.  Gli  interventi  di   addestramento
          effettuati devono essere  tracciati  in  apposito  registro
          anche informatizzato. 
                6.  La  formazione  dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta   in
          relazione all'evoluzione dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
                7. Il datore di lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti
          ricevono  un'adeguata   e   specifica   formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza sul  lavoro,  secondo  quanto
          previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 
                7-bis. La formazione di cui al comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o  presso
          le associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
          lavoratori. 
                7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
          della  formazione  nonche'  l'aggiornamento  periodico  dei
          preposti ai  sensi  del  comma  7,  le  relative  attivita'
          formative devono essere svolte interamente con modalita' in
          presenza  e  devono  essere  ripetute  con  cadenza  almeno
          biennale e comunque ogni qualvolta sia reso  necessario  in
          ragione dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
                8. I  soggetti  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
          possono  avvalersi  dei  percorsi  formativi  appositamente
          definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                9.  I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'   di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 46,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo  dell'articolo
          13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
                10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
                11. Le modalita', la durata e i  contenuti  specifici
          della formazione del rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: a) principi giuridici comunitari  e  nazionali;  b)
          legislazione generale e speciale in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e  i
          relativi obblighi;  d)  definizione  e  individuazione  dei
          fattori  di  rischio;  e)  valutazione   dei   rischi;   f)
          individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative   e
          procedurali  di  prevenzione  e  protezione;   g)   aspetti
          normativi dell'attivita' di rappresentanza dei  lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei corsi e' di 32 ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
          specifici presenti in azienda e le  conseguenti  misure  di
          prevenzione  e  protezione  adottate,   con   verifica   di
          apprendimento.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          disciplina  le  modalita'  dell'obbligo  di   aggiornamento
          periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4  ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a 8 ore annue per  le  imprese  che  occupano  piu'  di  50
          lavoratori. 
                12. La formazione dei lavoratori e  quella  dei  loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. 
                13.  Il  contenuto  della  formazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
          utilizzata nel percorso formativo. 
                14.  Le  competenze   acquisite   a   seguito   dello
          svolgimento  delle  attivita'  di  formazione  di  cui   al
          presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
          cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni.   Il
          contenuto del libretto formativo e' considerato dal  datore
          di lavoro ai fini della programmazione della  formazione  e
          di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
          verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 
                14-bis.  In   tutti   i   casi   di   formazione   ed
          aggiornamento, previsti dal  presente  decreto  legislativo
          per dirigenti, preposti, lavoratori  e  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
          formativi  si  sovrappongano,  in  tutto  o  in  parte,  e'
          riconosciuto il credito formativo per la  durata  e  per  i
          contenuti    della    formazione    e    dell'aggiornamento
          corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento  del
          credito formativo e  i  modelli  per  mezzo  dei  quali  e'
          documentata l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita  la  Commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'articolo 6. Gli istituti di istruzione  e  universitari
          provvedono  a  rilasciare  agli   allievi   equiparati   ai
          lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),
          e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del  presente
          decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla  salute
          e sicurezza sul lavoro.»