Art. 11
Formazione obbligatoria
1. Quando il datore di lavoro e' tenuto, secondo previsioni di
legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai
lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono
impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i
lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile,
deve svolgersi durante lo stesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione
professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere,
mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il
datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la
contrattazione collettiva.
3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attivita' della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche'
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.»
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo
di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele
pericolose .
5. L'addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste
nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale; l'addestramento consiste,
inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento
effettuati devono essere tracciati in apposito registro
anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
ricevono un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto
previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei
preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita'
formative devono essere svolte interamente con modalita' in
presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il
contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e'
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e'
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute
e sicurezza sul lavoro.»