Art. 7 
 
                 Durata massima del periodo di prova 
 
  1. Nei casi in cui e' previsto il periodo di prova, questo non puo'
essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle
disposizioni dei contratti collettivi. 
  2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di  prova
e' stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle
mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.  In  caso
di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle  stesse
mansioni, il rapporto di lavoro non puo' essere soggetto ad un  nuovo
periodo di prova. 
  3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio,
congedo di maternita' o paternita' obbligatori, il periodo  di  prova
e' prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza. 
  4.  Per  le  pubbliche  amministrazioni  continua   ad   applicarsi
l'articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17  del  d.P.R.  9
          maggio 1994, n. 487: 
                «Art. 17 (Assunzioni in servizio). - 1.  I  candidati
          dichiarati vincitori  sono  invitati,  a  mezzo  assicurata
          convenzionale, ad assumere  servizio  in  via  provvisoria,
          sotto riserva di accertamento del  possesso  dei  requisiti
          prescritti per la  nomina  e  sono  assunti  in  prova  nel
          profilo professionale di qualifica o categoria per il quale
          risultano vincitori. La durata  del  periodo  di  prova  e'
          differenziata   in   ragione   della   complessita'   delle
          prestazioni professionali richieste  e  sara'  definita  in
          sede  di  contrattazione  collettiva.  I  provvedimenti  di
          nomina in prova sono immediatamente esecutivi. 
                2.  Le  pubbliche  amministrazioni  comunicano   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  il  numero  dei  candidati   vincitori
          assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto  mesi
          di validita' della  graduatoria  di  cui  all'articolo  15,
          comma 7. 
                3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilita' di
          trasferimenti d'ufficio  nei  casi  previsti  dalla  legge,
          devono permanere nella sede di prima  destinazione  per  un
          periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo,  non
          possono essere nemmeno comandati o distaccati  presso  sedi
          con dotazioni organiche complete. In  ogni  caso  non  puo'
          essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la
          sede  di  prima  destinazione  abbia  posti  vacanti  nella
          dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che  il
          dirigente  della  sede  di  appartenenza  non  lo  consenta
          espressamente. 
                4.  Il  vincitore,  che  non  assuma  servizio  senza
          giustificato motivo  entro  il  termine  stabilito,  decade
          dalla nomina. Qualora il  vincitore  assuma  servizio,  per
          giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
          gli effetti economici decorrono  dal  giorno  di  presa  di
          servizio.»