Art. 9 
 
                  Prevedibilita' minima del lavoro 
 
  1. Qualora con riferimento alla tipologia del  rapporto  di  lavoro
l'organizzazione  del  lavoro  sia  interamente  o  in   gran   parte
imprevedibile, il datore di lavoro non puo' imporre al lavoratore  di
svolgere l'attivita' lavorativa,  salvo  che  ricorrano  entrambe  le
seguenti condizioni: 
    a) il  lavoro  si  svolga  entro  ore  e  giorni  di  riferimento
predeterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p),  numero
2), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,  come  modificato
dal presente decreto; 
    b)  il  lavoratore  sia  informato  dal  suo  datore  di   lavoro
sull'incarico o  la  prestazione  da  eseguire,  con  il  ragionevole
periodo di preavviso di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  p),
numero 3) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. 
  2. Il lavoratore, in carenza di una o entrambe le condizioni di cui
al comma 1, ha il diritto di rifiutare di  assumere  un  incarico  di
lavoro o di rendere la prestazione, senza  subire  alcun  pregiudizio
anche di natura disciplinare. 
  3. Il datore  di  lavoro  che  abbia  stabilito,  conformemente  ai
criteri  individuati  dai  contratti  collettivi,  anche   aziendali,
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, il numero delle ore  minime
retribuite garantite deve informare il lavoratore: 
    a) del numero delle  ore  minime  retribuite  garantite  su  base
settimanale, nella misura indicata dai  contratti  collettivi,  anche
aziendali,  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  e  datoriali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
    b)  delle  maggiorazioni  retributive,  in   misura   percentuale
rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate
in aggiunta alle ore minime retribuite garantite. 
  4. Qualora, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui al  comma  1,
il datore di lavoro revochi un incarico o una prestazione  di  lavoro
precedentemente  programmati,  senza  un   ragionevole   periodo   di
preavviso, e' tenuto a  riconoscere  al  lavoratore  la  retribuzione
inizialmente prevista  per  la  prestazione  pattuita  dal  contratto
collettivo, ove applicabile o, in mancanza, una  somma  a  titolo  di
compensazione per la mancata esecuzione dell'attivita' lavorativa, la
cui misura non puo' essere in ogni caso inferiore al 50 per cento del
compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata. 
  5. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
al committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo
409, n. 3, del codice di procedura civile e di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo 409, n. 3, del  codice  di
          procedura civile, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 15 giugno  2015,  n.  81  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.