Art. 10 
 
Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori
  economici  che  gestiscono  reti,  infrastrutture  e   servizi   di
  trasporto e utenti o consumatori 
 
  1. All'articolo 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera e), dopo  le  parole:  «infrastrutture  di
trasporto» sono inserite le  seguenti:  «e  a  dirimere  le  relative
controversie»; 
    b) al comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'  per  la
soluzione non giurisdizionale delle controversie  tra  gli  operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di  trasporto
e gli utenti o  i  consumatori  mediante  procedure  semplici  e  non
onerose anche in forma  telematica.  Per  le  predette  controversie,
individuate con  i  provvedimenti  dell'Autorita'  di  cui  al  primo
periodo, non e' possibile proporre ricorso  in  sede  giurisdizionale
fino a che non  sia  stato  esperito  un  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione, da ultimare entro  trenta  giorni  dalla  proposizione
dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire  in  sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del  termine  per  la
conclusione del procedimento di conciliazione». 
  2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo
37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come  modificata
dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  dalla  presente  legge  e  si
applicano ai processi successivamente iniziati. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, commi 2  e  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - Omissis 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                (Omissis); 
                e) a  definire,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi; 
                (Omissis). 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                (Omissis); 
                h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'
          per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra
          gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture
          e servizi  di  trasporto  e  gli  utenti  o  i  consumatori
          mediante procedure semplici e non onerose  anche  in  forma
          telematica. Per le predette controversie, individuate con i
          provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo  periodo,  non
          e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale  fino
          a che non sia stato esperito un tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione,  da  ultimare  entro  trenta  giorni   dalla
          proposizione dell'istanza  all'Autorita'.  A  tal  fine,  i
          termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino
          alla  scadenza  del  termine   per   la   conclusione   del
          procedimento di conciliazione. 
              (Omissis).».