Art. 11 Modifica della disciplina dei controlli sulle societa' a partecipazione pubblica 1. Al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) al comma 3, le parole: «alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e» sono soppresse; 2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilita' finanziaria e alla compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo»; 3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»; b) all'articolo 20, comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Oneri di motivazione analitica). - 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria nonche' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalita' da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilita' finanziaria e alla compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.». - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche). - Omissis. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'art. 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'art. 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.».