Art. 11 
 
Modifica  della   disciplina   dei   controlli   sulle   societa'   a
                       partecipazione pubblica 
 
  1. Al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 3,  le  parole:  «alla  Corte  dei  conti,  a  fini
conoscitivi, e» sono soppresse; 
      2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  e
alla Corte dei conti, che delibera,  entro  il  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto
disposto dai commi  1  e  2  del  presente  articolo,  nonche'  dagli
articoli 4, 7 e  8,  con  particolare  riguardo  alla  sostenibilita'
finanziaria e alla compatibilita' della  scelta  con  i  principi  di
efficienza,   di   efficacia   e    di    economicita'    dell'azione
amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine  di
cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione   puo'   procedere   alla
costituzione della societa' o all'acquisto  della  partecipazione  di
cui al presente articolo»; 
      3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «La
segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque
giorni dal deposito,  all'amministrazione  pubblica  interessata,  la
quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel
proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o  in
parte negativo, ove l'amministrazione  pubblica  interessata  intenda
procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente  le  ragioni
per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel
proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»; 
    b)  all'articolo  20,  comma  9,  le  parole:  «tre  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «due anni». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a  partecipazione  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 5  (Oneri  di  motivazione  analitica).  -  1.  A
          eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o
          l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso  aumento
          di capitale, avvenga in conformita' a  espresse  previsioni
          legislative, l'atto deliberativo  di  costituzione  di  una
          societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi  di  cui
          all'art.  17,  o  di  acquisto  di  partecipazioni,   anche
          indirette,  da  parte  di  amministrazioni   pubbliche   in
          societa'  gia'  costituite   deve   essere   analiticamente
          motivato con riferimento alla necessita' della societa' per
          il  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  di  cui
          all'art.  4,  evidenziando,  altresi',  le  ragioni  e   le
          finalita' che giustificano tale  scelta,  anche  sul  piano
          della  convenienza   economica   e   della   sostenibilita'
          finanziaria nonche' di gestione  diretta  o  esternalizzata
          del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto
          della  compatibilita'  della  scelta  con  i  principi   di
          efficienza, di  efficacia  e  di  economicita'  dell'azione
          amministrativa. 
              2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
          compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con  le
          norme dei  trattati  europei  e,  in  particolare,  con  la
          disciplina europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle
          imprese. Gli enti locali sottopongono  lo  schema  di  atto
          deliberativo a forme  di  consultazione  pubblica,  secondo
          modalita' da essi stessi disciplinate. 
              3.  L'amministrazione  invia  l'atto  deliberativo   di
          costituzione  della  societa'  o  di   acquisizione   della
          partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti,  a
          fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
          e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'art.
          21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  e  alla  Corte
          dei conti, che  delibera,  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni  dal  ricevimento,  in   ordine   alla   conformita'
          dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e  2  del  presente
          articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con  particolare
          riguardo   alla   sostenibilita'   finanziaria    e    alla
          compatibilita' della scelta con i principi  di  efficienza,
          di efficacia e di economicita' dell'azione  amministrativa.
          Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al
          primo  periodo,  l'amministrazione  puo'   procedere   alla
          costituzione   della   societa'   o   all'acquisto    della
          partecipazione di cui al presente articolo. 
              4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
          delle amministrazioni dello Stato e  degli  enti  nazionali
          sono competenti le Sezioni Riunite in  sede  di  controllo;
          per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
          loro enti strumentali,  delle  universita'  o  delle  altre
          istituzioni  pubbliche  di  autonomia  aventi  sede   nella
          regione, e' competente la Sezione regionale  di  controllo;
          per gli atti degli  enti  assoggettati  a  controllo  della
          Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
          e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
          La segreteria della Sezione competente trasmette il parere,
          entro  cinque  giorni  dal  deposito,   all'amministrazione
          pubblica interessata, la  quale  e'  tenuta  a  pubblicarlo
          entro  cinque  giorni  dalla  ricezione  nel  proprio  sito
          internet istituzionale. In caso di parere  in  tutto  o  in
          parte negativo, ove l'amministrazione pubblica  interessata
          intenda  procedere  egualmente   e'   tenuta   a   motivare
          analiticamente le ragioni per le quali intenda  discostarsi
          dal parere e a dare pubblicita', nel proprio sito  internet
          istituzionale, a tali ragioni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  9,  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
          materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.    20    (Razionalizzazione    periodica    delle
          partecipazioni pubbliche). - Omissis. 
              9. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  il  conservatore  del  registro   delle
          imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese,  con
          gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice  civile,  le
          societa' a controllo  pubblico  che,  per  oltre  due  anni
          consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
          ovvero non abbiano compiuto  atti  di  gestione.  Prima  di
          procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
          l'avvio  del  procedimento   agli   amministratori   o   ai
          liquidatori,  che  possono,  entro  60  giorni,  presentare
          formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita',
          corredata  dell'atto  deliberativo  delle   amministrazioni
          pubbliche socie, adottata nelle forme  e  con  i  contenuti
          previsti dall'art. 5. In  caso  di  regolare  presentazione
          della domanda,  non  si  da'  seguito  al  procedimento  di
          cancellazione. Unioncamere presenta, entro due  anni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alla
          struttura di cui all'art.  15,  una  dettagliata  relazione
          sullo stato di attuazione della presente norma.».