Art. 8 
 
       Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali  di
rilevanza economica, anche tramite l'adozione di  un  apposito  testo
unico. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
Costituzione,  da  esercitare  nel  rispetto   della   tutela   della
concorrenza, dei principi  e  dei  criteri  dettati  dalla  normativa
dell'Unione  europea  e  dalla  legge  statale,  delle  attivita'  di
interesse generale il  cui  svolgimento  e'  necessario  al  fine  di
assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in
condizioni di accessibilita' fisica  ed  economica,  di  continuita',
universalita' e  non  discriminazione,  e  dei  migliori  livelli  di
qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo
e la coesione sociale e territoriale; 
    b) adeguata considerazione delle  differenze  tra  i  servizi  di
interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis,  comma
6-bis, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  e  gli  altri
servizi pubblici locali di  rilevanza  economica,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione
dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina
relativa alla gestione e all'organizzazione del  servizio  idonea  ad
assicurarne  la  qualita'  e  l'efficienza   e   della   scelta   tra
autoproduzione e ricorso al mercato; 
    c) ferme restando le competenze delle autorita'  indipendenti  in
materia  di  regolazione  economico-tariffaria  e   della   qualita',
razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione  e  di
controllo tra tali soggetti e i diversi livelli  di  governo  locale,
prevedendo altresi' la separazione, a livello locale, tra le funzioni
regolatorie e le funzioni  di  diretta  gestione  dei  servizi  e  il
rafforzamento dei poteri  sanzionatori  connessi  alle  attivita'  di
regolazione; 
    d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o
esclusivi, anche in considerazione  delle  peculiari  caratteristiche
economiche,  sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del   contesto
territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in  base
ai principi di adeguatezza e proporzionalita' e in  conformita'  alla
normativa dell'Unione europea; superamento dei  regimi  di  esclusiva
non conformi a tali principi  e,  comunque,  non  indispensabili  per
assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio; 
    e)  definizione  dei  criteri   per   l'ottimale   organizzazione
territoriale   dei   servizi   pubblici   locali,   anche    mediante
l'armonizzazione  delle  normative  di  settore,  e  introduzione  di
incentivi e meccanismi di premialita' che favoriscano  l'aggregazione
delle attivita' e delle gestioni dei servizi a livello locale; 
    f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di
affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonche' la durata dei
relativi   rapporti   contrattuali,   nel   rispetto   dei   principi
dell'ordinamento   dell'Unione   europea   e    dei    principi    di
proporzionalita' e ragionevolezza; 
    g) fatto salvo il  divieto  di  artificioso  frazionamento  delle
prestazioni, previsione, per gli  affidamenti  di  importo  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici,
di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  di  una
motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la  scelta  o
la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di  un'efficiente
gestione del servizio, che dia conto delle  ragioni  che,  sul  piano
economico e sociale, con riguardo agli  investimenti,  alla  qualita'
del servizio, ai costi dei  servizi  per  gli  utenti,  nonche'  agli
obiettivi  di  universalita',   socialita',   tutela   ambientale   e
accessibilita' dei servizi, giustificano  tale  decisione,  anche  in
relazione  ai  risultati  conseguiti  nelle  pregresse  gestioni   in
autoproduzione; 
    h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi  ai  fini  del
mantenimento degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  nonche'  della
qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi
pubblici locali; 
    i) previsione che l'obbligo di procedere  alla  razionalizzazione
periodica prevista dall'articolo 20 del testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che,  sul  piano
economico e della qualita' dei servizi, giustificano il  mantenimento
dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti  nella
gestione; 
    l) previsione di una disciplina che, in caso di  affidamento  del
servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del  principio  di
proporzionalita', misure di tutela  dell'occupazione  anche  mediante
l'impiego di apposite clausole sociali; 
    m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea,
della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali,  in  materia
di scelta della modalita' di gestione del servizio e  di  affidamento
dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale; 
    n) revisione delle discipline settoriali in  materia  di  servizi
pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e
alla  gestione  del  servizio  idrico,   al   fine   di   assicurarne
l'armonizzazione e il coordinamento; 
    o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina  dei  servizi
pubblici locali  e  la  disciplina  per  l'affidamento  dei  rapporti
negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformita' agli
indirizzi della giurisprudenza costituzionale; 
    p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con
la normativa in  materia  di  contratti  pubblici  e  in  materia  di
societa'  a  partecipazione   pubblica   per   gli   affidamenti   in
autoproduzione; 
    q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle  reti,
degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei  beni
in caso di subentro, anche al fine di assicurare  un'adeguata  tutela
della proprieta' pubblica, nonche'  un'adeguata  tutela  del  gestore
uscente; 
    r) razionalizzazione  della  disciplina  e  dei  criteri  per  la
definizione dei regimi tariffari, anche al  fine  di  assicurare  una
piu'  razionale  distribuzione   delle   competenze   tra   autorita'
indipendenti ed enti locali; 
    s) previsione di modalita' per la  pubblicazione,  a  cura  degli
affidatari, dei dati relativi alla qualita' del servizio, al  livello
annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino
al termine dell'affidamento; 
    t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di
partecipazione degli utenti nella fase di definizione della  qualita'
e quantita' del servizio, degli obiettivi e dei  costi  del  servizio
pubblico locale e  rafforzamento  degli  strumenti  di  tutela  degli
utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali; 
    u)  rafforzamento,  attraverso  la  banca  dati   nazionale   dei
contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con
le banche dati nazionali gia'  costituite,  e  la  piattaforma  unica
della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza  e
della comprensibilita' degli atti e dei dati  concernenti  la  scelta
del regime di gestione,  ivi  compreso  l'affidamento  in  house,  la
regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il
concreto andamento della gestione dei  servizi  pubblici  locali  dal
punto di vista sia economico sia della qualita'  dei  servizi  e  del
rispetto degli obblighi di servizio pubblico; 
    v) definizione di strumenti per la trasparenza dei  contratti  di
servizio nonche' introduzione di contratti di servizio tipo. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   con   riguardo
all'esercizio della delega  relativamente  ai  criteri  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e  v)  del
comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo  all'esercizio
della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h),
i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche' sentita, per i  profili  di
competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
altresi' il parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo puo' essere comunque adottato. 
  4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono  adottati
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente.  Qualora  uno  o  piu'  decreti
legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, i decreti legislativi  stessi  sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              «Art.  3-bis  (Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali). - (Omissis). 
              6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
          disposizioni, comprese quelle  di  carattere  speciale,  in
          materia di servizi pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza
          economica si intendono riferite,  salvo  deroghe  espresse,
          anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
          alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32,  comma
          8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma  della
          prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui  all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso  della  prestazione,  in  rapporto   al   progressivo
          recupero  dell'anticipazione  da   parte   delle   stazioni
          appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,  con
          obbligo di restituzione, se l'esecuzione della  prestazione
          non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i  tempi
          contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti   gli
          interessi legali con decorrenza dalla  data  di  erogazione
          della anticipazione.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art.    20    (Razionalizzazione    periodica    delle
          partecipazioni  pubbliche).  -  1.  Fermo  quanto  previsto
          dall'art.  24,  comma  1,  le   amministrazioni   pubbliche
          effettuano   annualmente,   con   proprio    provvedimento,
          un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in  cui
          detengono    partecipazioni,    dirette    o     indirette,
          predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al  comma
          2, un piano di riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,
          fusione   o   soppressione,   anche   mediante   messa   in
          liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114, le amministrazioni che non  detengono  alcuna
          partecipazione lo comunicano alla sezione della  Corte  dei
          conti competente ai sensi dell'art.  5,  comma  4,  e  alla
          struttura di cui all'art. 15. 
              2.  I  piani   di   razionalizzazione,   corredati   di
          un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
          modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
          di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni  pubbliche
          rilevino: 
                a) partecipazioni societarie  che  non  rientrino  in
          alcuna delle categorie di cui all'art. 4; 
                b) societa'  che  risultino  prive  di  dipendenti  o
          abbiano un numero di amministratori superiore a quello  dei
          dipendenti; 
                c) partecipazioni in societa' che svolgono  attivita'
          analoghe o similari  a  quelle  svolte  da  altre  societa'
          partecipate o da enti pubblici strumentali; 
                d)  partecipazioni  in  societa'  che,  nel  triennio
          precedente,  abbiano  conseguito  un  fatturato  medio  non
          superiore a un milione di euro; 
                e)  partecipazioni  in  societa'  diverse  da  quelle
          costituite per  la  gestione  di  un  servizio  d'interesse
          generale che abbiano prodotto  un  risultato  negativo  per
          quattro dei cinque esercizi precedenti; 
                f)  necessita'   di   contenimento   dei   costi   di
          funzionamento; 
                g) necessita' di aggregazione di societa'  aventi  ad
          oggetto le attivita' consentite all'art. 4. 
              3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono  adottati
          entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi  con  le
          modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge  n.  90  del
          2014,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   di
          conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili  alla
          struttura di cui all'art. 15 e alla  sezione  di  controllo
          della Corte dei conti  competente  ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 4. 
              4. In caso di adozione del piano di  razionalizzazione,
          entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  le  pubbliche
          amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del
          piano,  evidenziando   i   risultati   conseguiti,   e   la
          trasmettono alla  struttura  di  cui  all'art.  15  e  alla
          sezione di controllo della Corte dei  conti  competente  ai
          sensi dell'art. 5, comma 4. 
              5. I piani di  riassetto  possono  prevedere  anche  la
          dismissione  o  l'assegnazione  in  virtu'  di   operazioni
          straordinarie delle  partecipazioni  societarie  acquistate
          anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
          scioglimento  delle  societa'  o   di   alienazione   delle
          partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo  quanto
          diversamente   disposto   nel   presente   decreto,   dalle
          disposizioni del codice civile e  sono  compiuti  anche  in
          deroga alla previsione normativa originaria riguardante  la
          costituzione   della   societa'    o    l'acquisto    della
          partecipazione. 
              6. Resta  ferma  la  disposizione  dell'art.  1,  comma
          568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da  1
          a 4  da  parte  degli  enti  locali  comporta  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un  minimo  di
          euro 5.000 a un massimo di euro  500.000,  salvo  il  danno
          eventualmente rilevato in sede di  giudizio  amministrativo
          contabile,    comminata    dalla     competente     sezione
          giurisdizionale regionale  della  Corte  dei  conti"  .  Si
          applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
              8. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.  29,  comma
          1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e
          dall'art. 1, commi da 611 a 616, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
              9. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  il  conservatore  del  registro   delle
          imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese,  con
          gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice  civile,  le
          societa' a controllo  pubblico  che,  per  oltre  tre  anni
          consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
          ovvero non abbiano compiuto  atti  di  gestione.  Prima  di
          procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
          l'avvio  del  procedimento   agli   amministratori   o   ai
          liquidatori,  che  possono,  entro  60  giorni,  presentare
          formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita',
          corredata  dell'atto  deliberativo  delle   amministrazioni
          pubbliche socie, adottata nelle forme  e  con  i  contenuti
          previsti dall'art. 5. In  caso  di  regolare  presentazione
          della domanda,  non  si  da'  seguito  al  procedimento  di
          cancellazione. Unioncamere presenta, entro due  anni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alla
          struttura di cui all'art.  15,  una  dettagliata  relazione
          sullo stato di attuazione della presente norma.». 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'art.  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»   e'
          pubblicato nella G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del codice
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
          dei contratti pubblici): 
              «Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  2.
          Tutte   le   informazioni   inerenti   agli   atti    delle
          amministrazioni aggiudicatrici e degli  enti  aggiudicatori
          relativi alla programmazione, alla scelta  del  contraente,
          all'aggiudicazione e all'esecuzione di  lavori,  servizi  e
          forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
          progettazione e  i  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli di cui all'art. 5, sono gestite e trasmesse
          tempestivamente alla Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti
          pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad
          essa interconnesse secondo le modalita'  indicate  all'art.
          213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la  Banca  Dati
          Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati
          ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 e ad
          eccezione di quelli che riguardano contratti  secretati  ai
          sensi dell'art. 162, la trasmissione dei  dati  all'Ufficio
          delle pubblicazioni dell'Unione europea e la  pubblicazione
          ai sensi dell'art. 73. Gli effetti degli  atti  oggetto  di
          pubblicazione ai sensi del presente comma  decorrono  dalla
          data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  300,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «Omissis. - 300. E' istituito presso il  Ministero  dei
          trasporti l'Osservatorio nazionale  per  il  supporto  alla
          programmazione  e  per  il  monitoraggio  della   mobilita'
          pubblica   locale   sostenibile,    cui    partecipano    i
          rappresentanti dei Ministeri competenti,  delle  regioni  e
          degli enti locali, al fine di creare una banca  dati  e  un
          sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e
          di assicurare la verifica dell'andamento del settore e  del
          completamento del processo di riforma. Per il funzionamento
          dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di
          euro annui a decorrere  dall'anno  2008.  Con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  locali,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
          monitoraggio delle  risorse  destinate  al  settore  e  dei
          relativi servizi, ivi comprese quelle  relative  agli  enti
          locali,   nonche'    le    modalita'    di    funzionamento
          dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
          Camere un  rapporto  sullo  stato  del  trasporto  pubblico
          locale. 
              Omissis». 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.